LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 13/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI CIPOLLA (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.4/C DEL 24/8/2006 GARA AMICHEVOLE FIORENTINA-GROSSETO DELL’11 AGOSTO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.17/C del 13/09/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI CIPOLLA (U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.4/C DEL
24/8/2006 GARA AMICHEVOLE FIORENTINA-GROSSETO DELL’11
AGOSTO 2006).
L’arbitro della gara amichevole Fiorentina-Grosseto disputata a Firenze
l’11 agosto 2006 riferisce nel proprio rapporto di aver espulso il calciatore
Giovani Cipolla (U.S. Grosseto F.C.) perché “a seguito di una mia decisione
tecnica, mi si avvicinava dicendo ma che fischi, dovevi fischiare prima e con le
due mani mi toccava all’altezza del petto dando lieve pressione; il gesto non
mi ha fatto perdere l’equilibrio e non mi ha creato alcun dolore”.
Per ottenere la riduzione della squalifica per due gare effettive inflitta dal
Giudice Sportivo per l’infrazione disciplinare commessa, ha proposto reclamo
il calciatore sostenendo che si è limitato ad appoggiare le mani sul petto del
direttore di gara con trascurabile intensità soltanto per evitare un contatto
visto che i due si muovevano in direzioni tra loro opposte, senza intenzione di
colpire o di tenere un comportamento irriguardoso o ingiurioso nei confronti
dell’arbitro.
All’odierno dibattimento sono intervenuti il calciatore e il segretario della
società riportandosi ai motivi del reclamo ed alle conclusioni nello stesso
rassegnate.
Osserva la Commissione che il complessivo comportamento tenuto dal
tesserato in conseguenza della decisione tecnica presa dal direttore di gara
integra gli estremi di una condotta irriguardosa nei suoi confronti. Nel
supplemento chiesto ed acquisito in questa sede l’arbitro ha confermato il
proprio rapporto precisando che il calciatore Giovanni Cipolla ha apertamente
protestato verso una sua decisione tecnica ed ha escluso che egli abbia poi
appoggiato le mani sul petto involontariamente per evitare uno scontro tra i
due, come del resto è evincibile dalla circostanza che i fatti descritti nel
rapporto – protesta ed appoggio delle mani – sono susseguiti l’uno all’altro.
La tesi difensiva esposta dal calciatore è perciò smentita dagli atti ufficiali
ed il reclamo non può essere accolto poiché la sanzione inflitta è in linea con
la norma di cui all’art.14 comma 2 bis del C.G.S. proporzionata all’infrazione
dalla stesso commessa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Giovanni Cipolla (U.S. Grosseto F.C.
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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