LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.180/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 200,00 EURO (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA CAVESE-TERNANA DELL’11 FEBBRAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.180/C
DEL 28 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA
200,00 EURO (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA CAVESE-TERNANA
DELL’11 FEBBRAIO 2007).
Con atto in data 13/2/2007 la società S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società S.S. Cavese 1919
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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