LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.180/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALEX PEDERZOLI (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA TERAMO-MANFREDONIA DELL’11 FEBBRAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.180/C
DEL 28 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALEX PEDERZOLI
(C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA TERAMO-MANFREDONIA DELL’11
FEBBRAIO 2007).
La società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. impugna la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Alex Pederzoli la squalifica per due
giornate di gara per “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato, assumendo che nella specie, dopo il goal della squadra
avversaria, il Pederzoli si sarebbe limitato a tentare di sottrarre il pallone dalle
mani del giocatore avversario che lo aveva raccolto dalla rete e si accingeva a
portarlo a centrocampo; il tutto senza sgambetto o atto violento alcun da parte
del tesserato della reclamante.
Allega infine copia del dvd della gara, la cui richiesta di visione, peraltro,
risulta inammissibile.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti osserva che dal
referto arbitrale, avente fede privilegiata, risulta acclarato che l’incolpato, tra
l’altro nemmeno nel corso di un contrasto di gioco, ha sgambettato
violentemente un avversario, pur senza causargli danni fisici.
Orbene non vi è chi non veda che sgambettare “violentemente” - (come
asserito dall’arbitro) - un avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo
a causare un danno fisico all’avversario, e quindi un comportamento violento
ed antisportivo, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima
edittale prevista dall’art. 14 comma 2 bis C.G.S., correttamente applicata dal
Giudice Sportivo.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14
comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento,
reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità
dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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