LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.180/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO TINAZZI (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA SAMBENEDETTESE-SALERNITANA DELL’11 FEBBRAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.180/C
DEL 28 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO TINAZZI (C.U.
N.163/C DEL 13/2/2007 GARA SAMBENEDETTESE-SALERNITANA
DELL’11 FEBBRAIO 2007).
La società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo
avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per
due gare effettive al calciatore Fabio Tinazzi “perchè in reazione ad un fallo
subito tentava di colpire con una gomitata un avversario al quale rivolgeva
frasi offensive appoggiando la fronte a quella dell’avversario”.
Sostiene la reclamante: a) che l’azione descritta come “una gomitata
all’altezza del petto” non è stata volontaria ma indotta dalla foga del momento;
b) che il Tinazzi ha proferito parole assai diverse da quelle riportate dall’arbitro
che, essendo entrate nell’uso gergale, hanno perso la loro originaria valenza
offensiva; c) che non vi è stato l’appoggio della fronte del Tinazzi a quella
dell’avversario.
Ha concluso chiedendo l’annullamento della squalifica o, quanto meno, la
riduzione della stessa da due ad una giornata.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti,
ritiene di non poterlo accogliere in considerazione del fatto che la volontarietà
degli atti compiuti (a gioco fermo) dal Tinazzi in danno dell’avversario e le
parole offensive dello stesso proferite nei suoi confronti “bastardo” - “figlio di
puttana” – risultano inequivocabilmente dal rapporto dell’arbitro, alle cui
risultanze gli organi della Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per
espressa disposizione normativa (art.31 comma 1 C.G.S.).
Circa l’entità della squalifica irrogata, deve ritenersi che il Giudice
Sportivo abbia mostrato di avere tenuto conto della connotazione di non
particolare violenza del comportamento addebitato al Tinazzi, applicando
correttamente la sanzione di cui all’art.14 comma 2 bis lett. a) C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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