LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.180/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE FAIETA (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA RAVENNA-SAN MARINO DELL’11 FEBBRAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.180/C
DEL 28 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE FAIETA (C.U.
N.163/C DEL 13/2/2007 GARA RAVENNA-SAN MARINO DELL’11
FEBBRAIO 2007).
Con atto in data 14/2/2007 la società San Marino Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta in data 21/2/2007 ha dichiarato di non
fare seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29
comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità,
cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso
articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società San Marino Calcio
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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