LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./188C DEL 7 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. N.170/C DEL 20/2/2007 GARA LUCCHESEGROSSETO DEL 18 FEBBRAIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./188C DEL 7 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. N.170/C DEL 20/2/2007 GARA LUCCHESEGROSSETO DEL 18 FEBBRAIO 2007). Esaminato il rapporto di uno degli assistenti arbitrali, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di tre gare all’allenatore della Lucchese, Paolo Stringara, “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale e per avere tenuto un comportamento platealmente minaccioso verso l’allenatore della squadra avversaria”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, dolendosi della afflittività della sanzione e chiedendone la riduzione. A sostegno del gravame ha dedotto: a) che l’espressione percepita dall’assistente arbitrale “non capite un c.…, anche oggi siete venuti a rovinare tutto” non era certamente sostenuta da finalità estremamente irriguardose ed offensive nei confronti del direttore di gara o dell’assistente, ma voleva semplicemente rappresentare una protesta al fallo tattico sistematicamente operato dai calciatori del Grosseto; b) che lo Stringara non aveva tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’allenatore avversario col quale aveva avuto soltanto un normale battibecco. Sono intervenuti il segretario e l’allenatore della società reclamante che hanno illustrato i motivi del ricorso. All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Va infatti rilevato che la società ricorrente non contesta sostanzialmente quanto riferito dall’assistente di gara nel suo rapporto, alle cui risultanze gli Organi di Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per espressa disposizione normativa (art.31 lett. a) C.G.S.). Ciò premesso, va escluso che la frase pronunziata ad alta voce dallo Stringara possa nel particolare contesto in esame mantenere il valore di una mera protesta, travalicando con l’uso di espressioni di per sé idonee a ledere il prestigio e la reputazione degli ufficiali di gara i limiti di una critica anche serrata ed aspra nei confronti del loro operato, che è sempre consentita. Del pari sanzionabile appare l’atteggiamento minaccioso tenuto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria che non ebbe conseguenze per il pronto intervento di alcuni dirigenti della Lucchese che trattennero lo Stringara quando era giunto a circa un metro e mezzo dall’area tecnica riservata alla squadra ospite. Così valutati i due episodi appare equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Lucchese Libertas S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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