LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./188C DEL 7 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. N.170/C DEL 20/2/2007 GARA LUCCHESEGROSSETO DEL 18 FEBBRAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N./188C
DEL 7 MARZO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PAOLO
STRINGARA (C.U. N.170/C DEL 20/2/2007 GARA LUCCHESEGROSSETO
DEL 18 FEBBRAIO 2007).
Esaminato il rapporto di uno degli assistenti arbitrali, il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica di tre gare all’allenatore della Lucchese, Paolo
Stringara, “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale e per avere
tenuto un comportamento platealmente minaccioso verso l’allenatore della
squadra avversaria”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, dolendosi della
afflittività della sanzione e chiedendone la riduzione.
A sostegno del gravame ha dedotto: a) che l’espressione percepita
dall’assistente arbitrale “non capite un c.…, anche oggi siete venuti a rovinare
tutto” non era certamente sostenuta da finalità estremamente irriguardose ed
offensive nei confronti del direttore di gara o dell’assistente, ma voleva
semplicemente rappresentare una protesta al fallo tattico sistematicamente
operato dai calciatori del Grosseto; b) che lo Stringara non aveva tenuto un
comportamento minaccioso nei confronti dell’allenatore avversario col quale
aveva avuto soltanto un normale battibecco.
Sono intervenuti il segretario e l’allenatore della società reclamante che
hanno illustrato i motivi del ricorso.
All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non
possa essere accolto. Va infatti rilevato che la società ricorrente non contesta
sostanzialmente quanto riferito dall’assistente di gara nel suo rapporto, alle
cui risultanze gli Organi di Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per
espressa disposizione normativa (art.31 lett. a) C.G.S.).
Ciò premesso, va escluso che la frase pronunziata ad alta voce dallo
Stringara possa nel particolare contesto in esame mantenere il valore di una
mera protesta, travalicando con l’uso di espressioni di per sé idonee a ledere
il prestigio e la reputazione degli ufficiali di gara i limiti di una critica anche
serrata ed aspra nei confronti del loro operato, che è sempre consentita.
Del pari sanzionabile appare l’atteggiamento minaccioso tenuto nei
confronti dell’allenatore della squadra avversaria che non ebbe conseguenze
per il pronto intervento di alcuni dirigenti della Lucchese che trattennero lo
Stringara quando era giunto a circa un metro e mezzo dall’area tecnica
riservata alla squadra ospite.
Così valutati i due episodi appare equa la sanzione irrogata dal Giudice
Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Lucchese Libertas S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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