LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.196/C DEL 14 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.178/C DEL 27/2/2007 GARA PRATO-CARRARESE DEL 25 FEBBRAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.196/C
DEL 14 MARZO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (A.C. PRATO S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.178/C DEL 27/2/2007
GARA PRATO-CARRARESE DEL 25 FEBBRAIO 2007).
Avverso la decisione della Giudice Sportivo che con suo Comunicato
Ufficiale n.178/C del 27/2/2007 ha squalificato per due gare effettive il
calciatore Alessandro Diamanti della società A.C. Prato S.p.a. “per atto di
violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”, il
calciatore ha proposto reclamo.
Nelle proprie motivazioni scritte viene in sostanza contestato il concetto
di fallo con palla lontana così come considerato nella attuale giurisprudenza
sportiva, concetto che tra l’altro non si attaglierebbe alla circostanza che lo ha
visto sanzionato.
Egli lamenta inoltre la severità della squalifica e chiede la riduzione ad
una sola giornata.
Alla riunione odierna il calciatore non è presente.
Orbene, questa Commissione ritiene che il ricorso non possa essere
accolto.
Le memorie del ricorrente attengono infatti a considerazioni generiche e
del tutto personali ma in nulla fanno riferimento all’episodio di gioco
sanzionato dal Giudice Sportivo; esse debbono pertanto ritenersi del tutto
irrilevantI.
La sanzione inflitta appare dunque equa e coerente con la
giurisprudenza di questa Commissione Disciplinare.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Alessandro Diamanti (A.C. Prato
S.p.a.).
La tassa va addebitata
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