LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CLAUDIO ZAMINGA (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA VAL DI SANGRO-VIGOR LAMEZIA DELL’11 MARZO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.210/C DEL 28 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CLAUDIO ZAMINGA (C.U. N.193/C DEL 13/3/2007 GARA VAL DI SANGRO-VIGOR LAMEZIA DELL’11 MARZO 2007). La società Vigor Lamezia S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Claudio Zaminga la squalifica per tre gare effettive per “comportamento gravemente scorretto e provocatorio verso il pubblico locale.” La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato, assumendo che nella specie il calciatore, precedentemente ripetutamente insultato dai cori dei tifosi avversari, dopo aver ottenuto il pareggio sarebbe esploso in “un gesto liberatorio, andando ad esultare alla Tardelli sotto al settore dal quale era stato fino a quel momento tartassato, senza effettuare nessun gesto provocatorio o volgare”. Esclude, inoltre, la ricorrente che il giocatore abbia pronunciato frasi insultanti nei confronti dei tifosi avversari e, comunque, che l’assistente arbitro abbia potuto cogliere dette frasi. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che il rapporto dell’assistente arbitro, avente fede privilegiata, dipinga chiaramente quale scorretto e provocatorio l’atteggiamento del calciatore Zaminga. Si legge, infatti, nel citato atto che il predetto, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, correva verso il settore destinato ai tifosi locali, “gridando a più riprese “bastardi” e compiendo gesti irrisori e provocatori verso gli stessi.” Orbene non vi è chi non veda che il correre verso gli spalti dei tifosi avversari, insultando (“bastardi”) i tifosi stessi e compiendo gesti “irrisori e provocatori” costituisca un comportamento assolutamente antisportivo ed inaccettabile, oggettivamente idoneo a provocare reazioni, (che per fortuna nella specie non si sono verificate), come tale sanzionabile con la pena correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Deve pertanto ritenersi che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come antisportivo, gravemente provocatorio ed offensivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Vigor Lamezia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it