LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO GIACOMETTI (C.U. N.203/C DEL 20/3/2007 GARA GUBBIO-CUOIOPELLI DEL 18 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.220/C
DEL 4 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO GIACOMETTI (C.U.
N.203/C DEL 20/3/2007 GARA GUBBIO-CUOIOPELLI DEL 18 MARZO
2007).
Esaminato il rapporto dell’arbitro, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica di due gare effettive al calciatore Alessandro Giacometti “per
comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, dolendosi della
afflittività della sanzione e chiedendone la riduzione.
A sostegno del gravame ha dedotto che l’espressione percepita
dall’arbitro non era certamente sostenuta da finalità irriguardose nei suoi
confronti, ma voleva semplicemente rappresentare una protesta per l’ingiusta
ammonizione subita per avere un istante prima chiesto spiegazioni sulla
durata effettiva del tempo di recupero.
All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non
possa essere accolto. Va infatti rilevato che la società ricorrente non contesta
sostanzialmente quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto, alle cui risultanze
gli Organi di Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per espressa
disposizione normativa (art.31 lett a) C.G.S.).
Ciò premesso, va escluso che la frase “sei proprio una stupida”,
pronunziata dal Giacometti all’indirizzo del direttore di gara, possa nel
particolare contesto in esame mantenere il valore di mera protesta,
travalicando con l’uso di un’espressione di per sé idoneo a ledere il prestigio
dell’ufficiale di gara i limiti di una critica anche aspra e serrata nei confronti del
suo operato, che è sempre consentita.
Così valutato l’episodio, appare equa la sanzione irrogata dal Giudice
Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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