LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MASSIMO FUSCI (C.U. N.203/C DEL 20/3/2007 GARA POGGIBONSI-CISCO ROMA DEL 18 MARZO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MASSIMO FUSCI (C.U. N.203/C DEL 20/3/2007 GARA POGGIBONSI-CISCO ROMA DEL 18 MARZO 2007). Esaminato il rapporto dell’arbitro, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di tre gare effettive all’allenatore della società U.S. Poggibonsi S.r.l. Massimo Fusci “per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società dolendosi dell’afflittività della sanzione e chiedendone la riduzione. E’ intervenuto l’allenatore Massimo Fusci che ha illustrato i motivi del ricorso insistendo per la riduzione della sanzione inflittagli. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Va in primo luogo rilevato che la società ricorrente ed il suo allenatore non contestano sostanzialmente quanto riferito dal direttore di gara nel suo rapporto, alle cui risultanze gli Organi di Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per espressa disposizione normativa (art.31 lett a) C.G.S.). Ciò premesso, deve ritenersi che l’espressione “disonesto”, pronunziata reiteratamente e ad alta voce dall’allenatore nei confronti dell’arbitro seguendolo fino alla porta dello spogliatoio, travalichi i limiti di una critica anche serrata ed aspra del suo operato e che a cagione della sua reiterazione assume il valore di una condotta gravemente ingiuriosa, correttamente sanzionata dal Primo Giudice con tre giornate di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Poggibonsi S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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