LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.220/C DEL 4 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MASSIMO FUSCI (C.U. N.203/C DEL 20/3/2007 GARA POGGIBONSI-CISCO ROMA DEL 18 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.220/C
DEL 4 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE MASSIMO FUSCI (C.U. N.203/C DEL 20/3/2007
GARA POGGIBONSI-CISCO ROMA DEL 18 MARZO 2007).
Esaminato il rapporto dell’arbitro, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica di tre gare effettive all’allenatore della società U.S. Poggibonsi S.r.l.
Massimo Fusci “per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al
termine della gara”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società dolendosi
dell’afflittività della sanzione e chiedendone la riduzione.
E’ intervenuto l’allenatore Massimo Fusci che ha illustrato i motivi del
ricorso insistendo per la riduzione della sanzione inflittagli.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non
possa essere accolto. Va in primo luogo rilevato che la società ricorrente ed il
suo allenatore non contestano sostanzialmente quanto riferito dal direttore di
gara nel suo rapporto, alle cui risultanze gli Organi di Giustizia Sportiva sono
vincolati ad attenersi per espressa disposizione normativa (art.31 lett a)
C.G.S.).
Ciò premesso, deve ritenersi che l’espressione “disonesto”, pronunziata
reiteratamente e ad alta voce dall’allenatore nei confronti dell’arbitro
seguendolo fino alla porta dello spogliatoio, travalichi i limiti di una critica
anche serrata ed aspra del suo operato e che a cagione della sua reiterazione
assume il valore di una condotta gravemente ingiuriosa, correttamente
sanzionata dal Primo Giudice con tre giornate di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Poggibonsi S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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