LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA AVELLINO-TERNANA

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA AVELLINO-TERNANA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che al termine della gara, dopo un fitto lancio da parte dei tifosi locali di bottiglie d’acqua piene e semipiene, senza conseguenze, rientrando negli spogliatoi la terna arbitrale veniva circondata da numerosi dirigenti della società Avellino, i cui nominativi vengono riportati in dispositivo, e da altre persone non identificate, ma riconducibili alla stessa, che con atteggiamento platealmente minaccioso dopo aver ripetutamente insultato i componenti della terna arbitrale, tentavano di aggredirli impediti soltanto dall’intervento delle forze dell’ordine; - che pur protetti dalle forze dell’ordine l’arbitro veniva colpito al gluteo ed al polpaccio da due calci ed un assistente arbitrale veniva afferrato per un braccio e violentemente spintonato contro la porta dello spogliatoio; - che l’atteggiamento offensivo e minaccioso veniva assunto dagli stessi soggetti anche nei confronti del Commissario di Campo e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che venivano ripetutamente insultati e minacciati; - che l’allenatore dell’Avellino, Giuseppe Galderisi, dopo aver preso attiva parte agli episodi innanzi descritti una volta che l’arbitro era rientrato nel suo spogliatoio ne apriva la porta e continuando ad insultarlo scagliava contro lo stesso il suo orologio da polso, senza colpirlo; - che anche i calciatori della società Ternana, al rientro negli spogliatoi, venivano ripetutamente insultati e spintonati da persone non identificate, che indossavano pettorina con esposizione della tessera di addetti al servizio d’ordine, il cui tentativo di aggressione veniva impedito solo dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine; - che dagli gli episodi sopra descritti si rileva non solo la completa omissione da parte dei dirigenti della società Avellino di qualsiasi attività di doverosa protezione ed assistenza agli ufficiali di gara, ma addirittura la loro attiva partecipazione agli episodi stessi; - che la materiale aggressione alla terna arbitrale ed ai calciatori della società ospite è stata impedita solo dall’intervento delle forze dell’ordine; - che risulta del tutto accertata la responsabilità dei dirigenti della società Avellino e la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società stessa - che le sanzioni da modulare e quantificare devono tener conto della intrinseca gravità dei fatti descritti, ma anche del pericolo della loro reiterazione in considerazione del complessivo comportamento dei dirigenti e degli addetti al servizio d’ordine. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a a) di infliggere alla società Avellino la sanzione dell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, nonché l’ammenda di euro 30.000,00; b) di squalificare per cinque gare effettive l’allenatore GALDERISI Giuseppe (U.S. AVELLINO S.P.A.); c) di infliggere l’INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e C.G.S.) fino a tutto il 31 DICEMBRE 2007 al dirigente DI CRISTOFARO GIOVANNI (U.S. AVELLINO S.P.A.); d) di infliggere l’INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e C.G.S.) fino a tutto il 30 SETTEMBRE 2007 al dirigente PUGLIESE MARCO (U.S. AVELLINO S.P.A).; e) di infliggere l’INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e C.G.S.) fino a tutto il 31 AGOSTO 2007 ai dirigenti LO SCHIAVO ANTONIO, PUGLIESE MASSIMO E LANZETTA ANGELO della società U.S. AVELLINO S.P.A.; f) di rimettere gli atti alla Lega Professionisti Serie C per quanto di competenza.
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