LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA PRO SESTO-MONZA DEL 17 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.228/C
DEL 10 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO
AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.202/C DEL 20/3/2007 GARA PRO
SESTO-MONZA DEL 17 MARZO 2007).
La società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a. ha interposto reclamo
avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato nei suoi
confronti l’ammenda di 3.500,00 euro – per avere i propri sostenitori, nel corso
della gara Pro Sesto – Monza disputatasi il 13/3/2007, “assunto
atteggiamento di evidente discriminazione razziale nei confronti di un
calciatore della squadra avversaria”.
La reclamante assume che:
- non ha verificato se l’evento sanzionato risulta rappresentato in “tutti i
rapporti stilati dai commissari d’ufficio generale”;
- il pubblico non ha potuto soffocare con manifestazioni vocali il coro
offensivo, non avendolo percepito;
- presumibilmente, gli autori del coro incriminato, se realmente avvenuto,
siano stati di numero talmente esiguo da non essere uditi dai più;
- si è comunque trattato di un episodio isolato da non potere, per tale ragione,
costituire valido motivo per un provvedimento sanzionatorio.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non potere
accogliere il gravame.
Questo atteso che il fatto contestato risulta dai documenti ufficiali
costituenti, su disposizione espressa dettata dal C.G.S., fonte di prova
privilegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva, e considerato altresì che delle
circostanze poste in luce dalla reclamante il primo Giudice mostra di aver
tenuto debito conto irrogando una sanzione di gran lunga inferiore al minimo
edittale previsto dall’art.9 bis per le infrazioni di specie.
Di guisa che, non risultando meritevole di censura neppure sotto il profilo
dell’equità, la impugnata decisione merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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