LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE VECCHIO ANDREA (PRO PATRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.209/C DEL 27/3/2007 GARA PRO PATRIA-MASSESE DEL 25 MARZO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE VECCHIO ANDREA (PRO PATRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.209/C DEL 27/3/2007 GARA PRO PATRIA-MASSESE DEL 25 MARZO 2007). Con atto in data 28/3/2007 la società Pro Patria S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta con fax datato 5/4/2007 ha rinunciato al preannunciato gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Pro Patria S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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