LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE VECCHIO ANDREA (PRO PATRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.209/C DEL 27/3/2007 GARA PRO PATRIA-MASSESE DEL 25 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.228/C
DEL 10 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CALCIATORE VECCHIO ANDREA (PRO PATRIA S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.209/C DEL
27/3/2007 GARA PRO PATRIA-MASSESE DEL 25 MARZO 2007).
Con atto in data 28/3/2007 la società Pro Patria S.r.l. ha preannunciato
reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta con fax datato 5/4/2007 ha rinunciato al
preannunciato gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del
Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito
l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Pro Patria S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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