LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELVA ANDY (C.U. N.209/C DEL 27/3/2007 GARA SASSUOLO-GROSSETO DEL 25 MARZO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELVA ANDY (C.U. N.209/C DEL 27/3/2007 GARA SASSUOLO-GROSSETO DEL 25 MARZO 2007). Con reclamo del 30 marzo 2007 la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ricorreva innanzi a questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo del 27/3/2007 consistente nella squalifica per tre gare effettive del calciatore Selva Andy “per avere volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario in azione di gioco, procurandogli lesioni con fuori uscita di sangue”. La reclamante chiedeva la “rettifica” della sanzione, in quanto la dinamica dell’accaduto (supportata dall’allegato DVD della gara) contrasta con il referto arbitrale e conferma la non volontarietà del fallo. E’ intervenuto il segretario della società reclamante, sig. Esposito Gerardo, che ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Osserva la Commissione che l’uso della cosiddetta prova televisiva è regolato dall’art.31 C.G.S. che consente l’acquisizione delle immagini televisive nei casi in cui ci sia un errore di persona o l’evento sia sfuggito alla vista degli ufficiali di gara. Nella fattispecie, al contrario, l’arbitro descrive dettagliatamente il comportamento del Selva e, qualificandolo come volontario, dimostra di averlo osservato e di avere tratto delle conclusioni precise sui fatti svoltisi sul terreno di gioco, sicchè una diversa qualificazione da parte del Giudice Sportivo di qualsiasi grado, della condotta di un calciatore espressamente descritta dal direttore di gara farebbe venire meno quel principio di fede privilegiata che l’ordinamento sportivo attribuisce al rapporto dell’ufficiale di gara (art.31 lett.a) C.G.S.). Ne consegue che la Commissione, non potendo acquisire né visionare le immagini televisive prodotte dalla reclamante, deve, alla luce della ricostruzione dei fatti descritta nel rapporto del direttore di gara e sulla base della volontarietà dell’atto commesso da Andy Selva, ritenere congrua e correttamente affittiva (art.14. comma 2 bis lett. b)C.G.S.) la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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