LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.228/C DEL 10 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RENDE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO COVELLI (C.U. N.209/C DEL 27/3/2007 GARA MELFI-RENDE DEL 25 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.228/C
DEL 10 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ RENDE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO COVELLI (C.U. N.209/C
DEL 27/3/2007 GARA MELFI-RENDE DEL 25 MARZO 2007).
La società Rende Calcio S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Francesco Covelli la squalifica per tre gare
effettive “per aver colpito con una gomitata al viso un avversario mentre il
gioco si svolgeva in altra parte del campo; espulso, mentre si allontanava
rivolgeva una frase offensiva ad un addetto federale”.
La società si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
“eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio calciatore”.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, rileva che dal
rapporto dell’assistente arbitro è emerso che il Covelli “con il pallone in gioco,
ma non a distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata al viso”.
Il Commissario di Campo ha inoltre riferito che lo stesso calciatore, da lui
invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco perché si attardava a farlo dopo
essere stato espulso, gli aveva rivolto una frase irriguardosa.
Per quanto attiene al primo episodio rileva la Commissione che il colpire
un avversario con una gomitata al viso – atto oggettivamente al limite della
condotta violenta – costituisce certamente una condotta gravemente
antisportiva sanzionabile ex. art.14 comma 2 bis lett. a) C.G.S.-.
Del pari punibile appare la frase irriguardosa rivolta al Commissario di
Campo, la cui qualifica di addetto federale era desumibile dalle modalità del
suo intervento.
Alla luce di quanto suesposto deve ritenersi equa la sanzione inflitta dal
Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Rende Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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