LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 19/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA PERGOCREMA – CARPENEDOLO DEL 3 SETTEMBRE 2006

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 19/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA PERGOCREMA - CARPENEDOLO DEL 3 SETTEMBRE 2006 - Il Giudice Sportivo, in base ai poteri d’ufficio previsti dall’art. 24 C.G.S., in ordine alla verifica della regolarità delle gare rileva: - che il calciatore Bonomi Matteo era stato sanzionato da squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni (II Infrazione) in occasione della gara Play-off SALO’ – RODENGO SAIANO nel Campionato di Serie D 2005-2006 disputata in data 21 Maggio 2006, allorchè militava nella società RODENGO SAIANO e che lo stesso non aveva scontato, non avendo la società di appartenenza disputato altra gara di Campionato nella predetta stagione. - I suddetti dati emergono documentalmente dal Comunicato Ufficiale n. 172 del 22.5.2006 del Comitato Interregionale L.N.D. - Tali essendo le emergenze comprovate dagli atti richiamati e sul presupposto che il calciatore in parola trasferito in forza alla Società Pergocrema è stato da questa impiegato nella gara ufficiale del Campionato Serie C2 indicata in oggetto, è evidente che egli non aveva scontato a tale data la giornata di squalifica inflittagli e deve ritenersi che ricorrano nel caso in esame le condizioni previste dall’art. 17 comma 6 del C.G.S. - La norma statuisce che le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono state erogate devono esserlo, anche per il residuo, in quella o in quelle successive. - Il principio (per espresso richiamo normativo) vale anche se e quando il calciatore sanzionato abbia cambiato società. - In forza della stessa disposizione di legge, poi, la o le giornate di squalifica residue devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali è impegnata la prima squadra della nuova società di appartenenza. - Le conseguenze devono pertanto, obbedire alla disposizione sanzionatoria di cui all’art. 12 comma 5 lett. a) del C.G.S. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di infliggere alla società Pergocrema la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Carpenedolo. b) di infliggere al calciatore Bonomi Matteo (Pergocrema) una ammonizione (I INFR), per avere partecipato alla gara in oggetto senza averne titolo, in quanto colpito da precedente provvedimento di squalifica non ancora scontata.
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