LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/Cit del 13/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “ C O P P A I T A L I A S E R I E C ” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/Cit del 13/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “ C O P P A I T A L I A S E R I E C ” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-. Su deferimento della Lega Professionisti Serie C è stato contestato alla società F.C. lgea Virtus Barcellona S.r.l. la violazione di cui all’art.12 comma 5 a) C.G.S. in relazione al punto 11 del Com. Uff. n. 221 del 3/4/2006, per aver utilizzato, nella gara contro il Vigor Lamezia del 23/8/2006, il calciatore Mauro Cristian, non avente titolo a parteciparvi non avendo la Lega Professionisti Serie C concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento presentata dalla società. La società incolpata ha fatto pervenire brevissima memoria nella quale afferma di essere incorsa in un “ingiustificabile equivoco interno” e si rimette alla clemenza della Commissione. Dagli atti della gara in oggetto risulta effettivamente che il calciatore Mauro Cristian è sceso in campo pur non avendo il titolo per parteciparvi, in quanto privo del necessario visto di esecutività del suo tesseramento; la circostanza, del resto, risulta pacificamente ammessa alla stessa società. Ciò considerato, ritenuta credibile la circostanza che la società incolpata sia incorsa in una mera svista, va applicata la sanzione minima prevista dall’art.13 comma 1 lett.f) del C.G.S., oltre a quella della perdita della gara ai sensi dell’art.12, comma 5 a) C.G.S.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. la sanzione di punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi in Coppa Italia, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Vigor Lamezia.-.
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