LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA VENEZIA-CREMONESE DEL 1 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA VENEZIA-CREMONESE DEL 1 APRILE 2007). La società S.S. Calcio Venezia S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Daniele Mattielig la squalifica per due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato, assumendo che nella fattispecie il direttore di gara abbia esagerato nella valutazione della sua condotta. La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che dal rapporto dell’arbitro emerge che al decimo del secondo tempo Daniele Mattielig “colpiva un avversario con una gomitata al volto, con il pallone non a distanza di gioco”. Detta condotta, indipendentemente dall’eventuale danno fisico, costituisce un atto oggettivamente ai limiti del colpo violento e comunque un comportamento antisportivo sanzionabile nel minimo con due giornate di squalifica (art.14, comma 2 bis lett. a) C.G.S.). La sanzione irrogata deve, pertanto, ritenersi equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Calcio Venezia S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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