LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA VENEZIA-CREMONESE DEL 1 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.235/C
DEL 18 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG
(C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA VENEZIA-CREMONESE DEL 1 APRILE
2007).
La società S.S. Calcio Venezia S.p.a. impugna la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Daniele Mattielig la squalifica per
due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a
distanza di gioco”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal
proprio tesserato, assumendo che nella fattispecie il direttore di gara abbia
esagerato nella valutazione della sua condotta.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che dal
rapporto dell’arbitro emerge che al decimo del secondo tempo Daniele
Mattielig “colpiva un avversario con una gomitata al volto, con il pallone non a
distanza di gioco”. Detta condotta, indipendentemente dall’eventuale danno
fisico, costituisce un atto oggettivamente ai limiti del colpo violento e
comunque un comportamento antisportivo sanzionabile nel minimo con due
giornate di squalifica (art.14, comma 2 bis lett. a) C.G.S.).
La sanzione irrogata deve, pertanto, ritenersi equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Calcio Venezia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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