LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VINCENZO MARRUOCCO (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA FOGGIA-SALERNITANA DEL 1 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VINCENZO MARRUOCCO (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA FOGGIA-SALERNITANA DEL 1 APRILE 2007). Con atto in data 3/4/2007 la società U.S. Foggia S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha dato corso al preannunciato gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società U.S. Foggia S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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