LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VARESE 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DOS SANTOS MACHADO CLAITON (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA PERGOCREMA-VARESE DEL 1 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.235/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VARESE 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DOS SANTOS MACHADO CLAITON (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA PERGOCREMA-VARESE DEL 1 APRILE 2007). La società A.S. Varese 1910 S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Dos Santos Machado Claiton la squalifica per tre gare effettive “per atto di violenza verso un avversario, con il pallone non a distanza di gioco, che gli procurava fuoriuscita di sangue”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, sostenendo che il direttore di gara abbia errato nel ritenere che vi sia stata una perdita di sangue in conseguenza dello scontro avvenuto tra il Dos Santos ed il calciatore non meglio identificato della squadra avversaria. La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il proposto reclamo. Dal rapporto dell’arbitro, alle cui risultanze gli Organi di Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per espressa disposizione normativa (art.31 lett.a1) C.G.S.), è emerso che il Dos Santos “colpiva, con il pallone non a distanza di gioco, con una manata al volto un avversario volontariamente, procurando un’uscita di sangue”. Devono pertanto ritenersi sussistenti, alla stregua di quanto riferito dal direttore di gara nel suo rapporto, l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionalità aggressiva di tale gesto. Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione di cui all’art.14, comma 2 bis lett.b) C.G.S.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Varese 1910 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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