LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.236/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIOVANNI ATTIMONELLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ANDRIA BAT, E DELLA SOCIETÀ A.S. ANDRIA BAT S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.236/C
DEL 18 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIOVANNI ATTIMONELLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ANDRIA
BAT, E DELLA SOCIETÀ A.S. ANDRIA BAT S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data 2/3/2007,
si è contestato:
- a Giovanni Attimonelli, presidente della società Andria Bat, la violazione
degli artt.3, comma 1 e 4, commi 1 e 3 del C.G.S. per aver pubblicato sul sito
ufficiale internet della società Andria Bat, dopo la gara Sorrento-Andria del
17/9/2006, giudizi lesivi di persone e organismi operanti nell’ambito federale e
dichiarazioni idonee a ledere la reputazione dell’arbitro Emanuel Tidona;
- alla società A.S. Andria Bat S.r.l. la violazione di cui agli artt. 2, comma 4 e
3, comma 2 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio presidente.
Nella propria memoria difensiva la società rappresenta in sintesi che:
• il presidente dell’ A.S Andria Bat S.r.l. ammette di aver espresso, nel corso
della conferenza successiva all’incontro, proprie valutazioni sull’ambiente
difficilissimo in cui questo si era svolto, a fronte invece di un direttore di gara
all’esordio e certamente inesperto;
• il clima infuocato avrebbe così consentito che l’incontro guidato da mano
non esperta ed in un particolare stato emotivo prendesse una piega
problematica sia nel campo di gioco sia sugli spalti, con effetti di oggettiva
difficoltà per la squadra ospite;
• quanto al ruolo rivestito dal responsabile dell’Ufficio Indagini avrebbe
ritenuto che alla luce della necessità di sgomberare il campo di gioco al
termine dell’incontro e per esigenze di ordine pubblico connesse, questi
dovesse e potesse avere un ruolo più attivo anziché limitarsi ad osservare la
situazione;
• tali affermazioni, inserite in un contesto globale e non estrapolate, darebbero
più il senso di uno sfogo per la realtà complessa incontrata, anche con
qualche rischio personale per sè e la propria famiglia, piuttosto che di
dichiarazioni lesive dirette e mirate a persone ed organi della struttura
federale.
Per quanto sopra richiede il proscioglimento per il presidente e la società.
Alla riunione odierna sono presenti per la Procura I’avv. Federico
Bagattini e per la difesa l’avv. Ruggiero Malagnini.
Nel proprio intervento la Procura coglie la necessità di un equilibrato
ridimensionamento di talune espressioni, solo roboanti ma prive di intrinseca
dannosità e pronunciate in una condizione di effettiva preoccupazione per la
propria incolumità.
Il senso delle stesse sarebbe confermato anche dalla lettera inviata al
Presidente della Lega di Serie C, lettera prontamente messa a disposizione
degli organi inquirenti.
I suoi contenuti appaiono infatti più in linea con un diritto di critica,
seppur denso di rammarico, piuttosto che di offese. Il suo tono garbato e con
spunti di autocritica “l’Andria avrebbe potuto perdere comunque...” sottolinea
con pacatezza anche talune incongruenze tecniche dell’impianto sportivo di
casa, incongruenze cui per fini di sicurezza occorrerebbe porre rimedio.
Più icastica appare invece la critica al responsabile dell’Ufficio Indagini,
nei cui confronti si configurerebbe in effetti la violazione dell’art. 4, comma 3
del C.G.S.-.
Viene pertanto richiesta la sanzione di 2.600,00 euro per il presidente e
per la società Andria a titolo di responsabilità diretta.
L’avv. Malagnini si rifà sostanzialmente alla memoria prodotta,
ribadendo che le espressioni usate sono state il frutto del panico e
dell’insicurezza registrata. Ugualmente, l’arbitro inesperto e confuso non
sarebbe stato in grado di condurre con fermezza e perizia tecnica un incontro
difficile in un ambiente difficile. Si sottolinea ancora come la pacata lettera alla
Presidenza di Lega esprima, senza mai adombrare mala fede o posizioni
preconcette ai danni dell’Andria, solo una circostanziata lagnanza.
Per quanto sopra insiste nel richiedere il proscioglimento o in via
gradata il minimo della sanzione per l’Attimonelli e per la società.
Orbene, questa Commissione ritiene che le dichiarazioni del sig.
Attimonelli, seppur in qualche tratto enfatiche, possano essere ricondotte ad
un serrato diritto di critica e che queste siano rimaste nei limiti della stessa.
Il contenuto ed i toni della lettera inviata al Presidente della Lega,
senza adombrare azioni in mala fede ai danni della propria società,
sostanzialmente Io confermano.
Ugualmente, il riferimento ai tre consecutivi arbitri esordienti di cui
l’Andria ha fruito appare più un allarmata richiesta piuttosto che una
dichiarazione lesiva e fuori del limite della critica.
Quanto infine al lamentato atteggiamento del responsabile dell’Ufficio
Indagini presente all’incontro e ritenuto poco reattivo, ciò deve essere
ragionevolmente attribuito non già ad una critica offensiva per il distacco o
disinteresse dello stesso, ma alla non completa conoscenza dei compiti a
questi demandati. Pertanto un’inopportuna ma non lesiva esternazione. Sono
significative talune note espresse di autocritica.
Si ritiene dunque che il comportamento e quanto detto e scritto dal sig.
Giovanni Attimonelli non integri la violazione di cui all’art.3, comma 1 del
C.G.S. in danno e lesione della reputazione di persone ed organismi federali.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Giovanni Attimonelli, presidente della società Andria Bat. e
la società A.S. Andria Bat S.r.l. dell’addebito ascritto.
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