LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.236/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERO CAMILLI, QUALE DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GROSSETO, E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.236/C DEL 18 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERO CAMILLI, QUALE DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GROSSETO, E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data 6 marzo 2007, si è contestato: - a Piero Camilli, quale dirigente e legale rappresentante della società U.S. Grosseto la violazione di cui all’art.3, comma 1 del C.G.S. per aver rilasciato al quotidiano “Il Tirreno” del 5 giugno 2006 giudizi lesivi di persone e organismi operanti nell’ambito federale con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare e/o la correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie C; • alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione di cui all’ art.2, comma 4 deI C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente. Nella propria memoria difensiva la società in sintesi rappresenta che: • il Camilli ha ammesso di aver reso al quotidiano “Il Tirreno” le dichiarazioni ascrittegli, confermandole poi nell’interrogatorio reso al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, ma chiarendone compiutamente il senso. Esse dunque, piuttosto che un attacco determinato al prestigio delle Istituzioni Federali nel loro complesso, rappresenterebbero lo sfogo e la delusione di un dirigente per un obbiettivo sfumato nel finale. Quanto ad analogie tra gli scandali della A e B con la C per deliberate distorsioni, si tratterebbe in sostanza solo di lamentele per eccessi di adempimenti e burocrazia; • circa la figura del direttore di gara, questi sarebbe stato non già parziale o in mala fede, ma semplicemente inadeguato per esperienza per una gara decisiva e di quel livello. La difesa attinge inoltre copiosamente alle indicazioni del Collaboratore dell’ Ufficio Indagini che nella propria relazione ridimensiona in effetti sensibilmente le dichiarazioni dei Camilli; dichiarazioni confermate, ma rese in un clima ”sereno, non pervaso da acredine e scevro da polemiche” e valutate pertanto ”prive di apprezzamento e sviluppo”. • quanto alla carica rivestita dal Camilli nella circostanza, questi sarebbe non già presidente, ma solo un dirigente privo di rappresentanza legale. In conclusione, si richiede il suo proscioglimento o in via gradata la sanzione minima dell’ammonizione, così come per la società in ragione della responsabilità oggettiva e non diretta. Alla riunione odierna sono presenti per la Procura Federale l’avv. Federico Bagattini e per la difesa l’avv. Stefano Vitale dello studio Grassani. Nel proprio intervento la Procura riconosce minore gravità per talune affermazioni che seppur poco edificanti non integrerebbero la fattispecie dell’art. 4 del C.G.S.-. Questa sarebbe invece chiaramente violata là dove si adombra il clima di sospetto e ci si riferisce nella gestione della Serie C a situazioni confezionate a bella posta. L’averne smussato i toni nell’audizione con l’Ufficio Indagini non ne ridurrebbe nè la portata nè la gravità. La Procura conclude, rimettendosi alla Commissione circa il ruolo rivestito dal Camilli, chiedendo per questi la sanzione di 3.750,00 euro per la violazione dell’art.4 con l’aggravante di cui al comma 2; stessa sanzione alla società per la relativa responsabilità. Il legale della difesa si rifà sostanzialmente alle memorie difensive, evidenziando i recenti infelici arbitraggi del sig. Damato per sottolinearne l’inadeguatezza, ma non la mala fede e richiedendo il proscioglimento del sig. Camilli e della società, ovvero la sola ammonizione per entrambi. Orbene, l’esame degli atti ufficiali non consente a questa Commissione Disciplinare di aderire alle tesi difensive. Il sig. Camilli si è reso autore di dichiarazioni lesive nei confronti delle Istituzioni Sportive e dello stesso arbitro sig. Damato, dichiarazioni pubblicate su “Il Tirreno” del giorno 5/6/2006, con ciò violando l’art.3, comma 1 del C.G.S. il cui bene tutelato, come noto, è la reputazione e l’onorabilità di quanti operano nell’ambito federale. Si riportano qui i passi più significativi “abbiamo subito un arbitraggio vergognoso..., questo arbitro non ci ha permesso di giocare... non dico fosse in mala fede, ma qui si tratta di incapacità... oggi abbiamo giocato in 11 contro 12 un arbitraggio scientifico... parlano tanto di scandali in A e B, ma anche in C ce ne sarebbero di cose da raccontare ... mi chiamassero che un po’ di cose le racconto prima io”. Tali accuse alla Lega ed alla F.I.G.C. risultano sostanzialmente ribadite il martedì 6 giugno sulla stampa e TV locale. Il tentativo di ridurre la loro portata nel corso dell’audizione con l’Ufficio Indagini non pare dunque affatto convincente. Il loro reale significato lo si può infatti agevolmente desumere dal contenuto della lettera che lo stesso sig. Camilli ha inteso indirizzare al Presidente della Lega di Serie C il giorno 5/6/2006, lettera messa immediatamente a disposizione dell’Ufficio Indagini per i relativi approfondimenti. Si citano alcuni passi ben chiari “... Abbiamo subito un arbitraggio che chiamare vergognoso è un eufemismo. Il sig. Damato ha applicato nei 90 minuti il regolamento a senso unico, danneggiando il Grosseto in maniera sfacciata... Come si fa a mandare un arbitro che domenica scorsa ha fatto catastrofi in Pisa-Massese., non credo assolutamente al caso o alla buona fede, ce ne hanno fatte troppe... forse il Frosinone ha la fortuna di avere come consigliere federale il proprio Presidente...”. Pur non integrando i contenuti del documento gli estremi per la violazione dell’ art.3, comma 1 attesa la mancanza di pubblicità, emerge comunque chiaro il senso delle proteste a mente fredda del sig. Camilli. Non dunque di buona fede, né di disagio derivante da adempimenti burocratici si deve parlare, ma di vere e precise affermazioni lesive, tra l’altro replicate, nei confronti di vari enti e persone delle istituzioni sportive, ben travalicando i limiti di esercizio di diritto alla critica e di libertà di espressione. Tale attenta lettura pare in realtà essere sfuggita anche al collaboratore dell’Ufficio Indagini che, pur avendo a disposizione tale documento, ha mostrato di non averne saputo cogliere interamente il senso arrivando per giunta a commenti e conclusioni che, oltre che non condivisibili, non paiono neppure di sua stretta pertinenza. Questa Commissione, sulla base dei documenti ufficiali concorda viceversa con la difesa circa il ruolo di dirigente senza rappresentanza rivestito dal sig. Camilli in seno alla società. Si ritiene dunque lo stesso Piero Camilli responsabile della violazione dell’art. 3 comma 1 del C.G.S. sanzionata a mente deIl’art.4 comma 1 e l’aggravante del comma 2; così come a titolo oggettivo la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. a mente dell’art. 2 comma 4 seconda parte. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Piero Camilli, dirigente del Grosseto, ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la sanzione pecuniaria di 4.500,00 euro ciascuno.
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