LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.241/C DEL 23 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MIRKO VENTURA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.241/C DEL 23 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MIRKO VENTURA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A.-. Il Procuratore Federale ha deferito il calciatore Mirko Ventura, all’epoca dei fatti tesserato della società Pisa Calcio S.p.a., e quest’ultima per responsabilità diretta ex art.2, comma 4, C.G.S., contestandogli violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. perché, in occasione della gara Castelplanio - Villa Pesaro dell’8/10/2006 e in zona spettatori all’esterno del campo di giuoco, aveva colpito con calci e pugni il sig. Marco Mazzoli, allenatore del Villa Pesaro al momento assoggettato a squalifica. Il calciatore per il tramite dell’avv. Lucia Bianco ha fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva e così pure la società Pisa Calcio a mezzo del difensore avv. Fabio Giotti. Convocate le parti per l’udienza odierna, sono risultati assenti sia il calciatore, benché regolarmente notificato, sia il suo difensore che però ha fatto pervenire richiesta di rinvio del procedimento essendo impedito a causa di postumi di malattia. Sono invece presenti per la Procura Federale, l’avv. Bagattini, e per la società Pisa Calcio l’avv. Fabio Giotti. Respinta preliminarmente dalla Commissione la richiesta di rinvio del difensore del calciatore, allo stato non necessario sia per l’ampiezza delle difese già proposte per iscritto, sia per la non controversa sussistenza della materialità dei fatti, l’avv. Bagattini, in considerazione dell’ampio riconoscimento dell’accaduto fatto con dichiarazioni all’Ufficio Indagini, confermate nello memoria difensiva, ha chiesto che, affermata la responsabilità dell’incolpato e quella oggettiva (e non già diretta) della società, sia irrogata la sanzione di mesi due di squalifica al primo e dell’ammenda di 500,00 euro alla società. Emergono dagli atti i seguenti fatti che possono dirsi incontroversi: il giorno 8 ottobre 2006 il Ventura si trovava in Comune di Castelplanio in provincia di Ancona ad assistere, quale comune spettatore, alla gara di Campionato Dilettanti Castelplanio-Villa Pesaro. Egli si era allontanato dalla sede della società per la quale era tesserato, perchè abbisognevole di cure riabilitative per un periodo di circa trenta giorni, come attestato da certificati medici 3/10/2006 e 7/10/2006 (documenti allegati sub.2 e sub.3 della memoria difensiva della società Pisa Calcio). Di tanto aveva dato notizia alla società con lettera 7/10/2006. Nel corso della gara sorse, per futili motivi, un diverbio tra lui e tale Marco Mazzoli, allenatore del Villa Pesaro, che assisteva alla partita dall’esterno del campo di giuoco perché squalificato. Ma la lite presto sfogò nell’aggressione a calci e pugni del Marco Mazzoli, che ebbe la peggio. Il Ventura ha riconosciuto i propri torti (vedasi relazione dell’Ufficio Indagini) mostrando pentimento. Dagli atti emerge inoltre che il Ventura avrebbe successivamente chiesto scusa al Mazzoli il quale a sua volta avrebbe rinunciato a proporre nei di lui confronti azioni giudiziarie. Il problema che si pone la Commissione è quello di stabilire, al di là di un negativo apprezzamento della condotta del Venturi, se essa sia perseguibile in questa sede disciplinare, tenuto presente che l’azione dell’incolpato non si inserisce in alcun modo in un ambito attinente e/o riferibile alla sua attività sportiva tanto meno all’ambito del suo rapporto lavorativo con la società per la quale è tesserato. La risposta non può essere che negativa. L’azione de qua, di per sè riprovevole, è assolutamente estranea, appartenendo alla sfera della vita privata del Ventura, all’oggetto della tutela cui è preposta la Giustizia Sportiva, che non è caratterizzato dalla rilevanza di interessi non attinenti esclusivamente all’attività sportiva, quanto dalla ricorrenza di materie attinenti comunque e cioè in qualsiasi modo ed entità all’attività sportiva del giuoco del calcio. Il tenore dell’art.1, primo comma, C.G.S. appare chiaro in proposito allorché esige un comportamento “secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”ed è altrettanto evidente che il comportamento del Ventura non è in alcun modo collegabile alla sua attività sportiva e comunque riferibile all’attività sportiva in generale. Discende da quanto sopra che non rientrando il comportamento del Ventura nell’attività sportiva non possono neppure richiamarsi nella fattispecie i principi della responsabilità oggettiva della società Pisa Calcio S.p.a. per il comportamento del suo tesserato non censurabile in questa sede. L’incolpato va quindi prosciolto, perché l’azione contestatagli non è rilevante per la giurisdizione sportiva e, conseguentemente, va prosciolta la società per la quale era tesserato, anche sotto diverso profilo. Per dirla con la C.A.F., infatti (C.U. n. 20/C del 6/3/1987 citata dalla difesa), della responsabilità oggettiva manca nel caso oggetto del presente procedimento “la sua precisa ragione d’essere e la sua collocazione logica nell’identità del centro di interesse e di profitto tra l’operato del responsabile soggettivo e la sfera di azione del responsabile oggettivo, nel senso che il primo agisce, consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di un proprio interesse, ma anche per quello, rettamente o malamente inteso, del responsabile oggettivo, cui è variamente legato“. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Mirko Ventura, all’epoca dei fatti tesserato della società Pisa Calcio, e la società Pisa Calcio S.p.a. dagli addebiti loro contestati.
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