LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MONOPOLI – NOCERINA DEL 22 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ NOCERINA

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA MONOPOLI – NOCERINA DEL 22 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ NOCERINA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Nocerina in ordine alla regolarità della gara, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che al 25° del 1° tempo di gara l’Arbitro assegnava un calcio di rigore a favore della società Monopoli in conseguenza di un fallo commesso dal calciatore n.6 della Nocerina, Pascuccio Nicolò, che veniva conseguentemente espulso; - che secondo la versione della reclamante il calciatore espulso non abbandonava il terreno di gioco, ma vi permaneva durante l’esecuzione del calcio di rigore; - che solo dopo tale evento l’Arbitro avrebbe allontanato il calciatore espulso, notata la sua indebita presenza sullo stesso; - che a parere della reclamante il fatto innanzi descritto integrando un “errore tecnico” giustificherebbe a richiesta di ripetizione della gara; - che il direttore di gara nel proprio rapporto dichiarava espressamente di non aver rilevato alcuna infrazione regolamentare nella circostanza esaminata. - Rilevato che, indipendentemente dalla attendibilità della ricostruzione del fatto sostenuta dalla reclamante l’anomalia lamentata non ha esplicato alcuna influenza sulla regolarità dell’incontro. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto della società Nocerina confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Monopoli 1 – Nocerina 0). - La tassa va addebitata.
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