LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MONOPOLI – NOCERINA DEL 22 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ NOCERINA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 242/C
DEL 24 APRILE 2007
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA MONOPOLI – NOCERINA DEL 22 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’
NOCERINA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Nocerina in ordine alla regolarità
della gara, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- che al 25° del 1° tempo di gara l’Arbitro assegnava un calcio di rigore a favore della
società Monopoli in conseguenza di un fallo commesso dal calciatore n.6 della
Nocerina, Pascuccio Nicolò, che veniva conseguentemente espulso;
- che secondo la versione della reclamante il calciatore espulso non abbandonava il
terreno di gioco, ma vi permaneva durante l’esecuzione del calcio di rigore;
- che solo dopo tale evento l’Arbitro avrebbe allontanato il calciatore espulso, notata la
sua indebita presenza sullo stesso;
- che a parere della reclamante il fatto innanzi descritto integrando un “errore tecnico”
giustificherebbe a richiesta di ripetizione della gara;
- che il direttore di gara nel proprio rapporto dichiarava espressamente di non aver
rilevato alcuna infrazione regolamentare nella circostanza esaminata.
- Rilevato che, indipendentemente dalla attendibilità della ricostruzione del fatto
sostenuta dalla reclamante l’anomalia lamentata non ha esplicato alcuna influenza
sulla regolarità dell’incontro.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto della società Nocerina confermando il risultato della
gara acquisito sul campo (Monopoli 1 – Nocerina 0).
- La tassa va addebitata.
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