LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI GIUSEPPE DI MEGLIO (GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA (C.U. N.234/C DEL 17/4/2007 GARA SANGIOVANNESE-GROSSETO DEL 15 APRILE 2007) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.244/C
DEL 24 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI GIUSEPPE DI MEGLIO (GROSSETO F.C.
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA (C.U. N.234/C DEL
17/4/2007 GARA SANGIOVANNESE-GROSSETO DEL 15 APRILE 2007) CON
PROCEDURA D’URGENZA.
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per una gara al calciatore Giovanni Giuseppe Di Meglio del
Grosseto “per avere al termine della gara, in reazione, tentato di colpire con
un pugno un avversario”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo con procedura d’urgenza il
calciatore per ottenere la revoca della squalifica. A sostegno del gravame ha
dedotto che al termine della gara avrebbe tardato di qualche istante il rientro
negli spogliatoi a causa del momentaneo smarrimento della catenina d’oro; ha
quindi sostenuto che, colpito da tergo con un calcio da un avversario,
risarebbe limitato ad allontanare l’antagonista senza tentare di colpirlo ed ha
poi aggiunto che il collaboratore dell’Ufficio Indagini, tratto in errore dal suo
gesto, avrebbe in contrario repertato.
All’odierna riunione ha partecipato il calciatore assistito dal segretario
della società il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo.
Ritiene la Commissione che il gravame non possa essere accolto. Si
tratta con tutta evidenza di reclamo improcedibile ai sensi dell’art.32 comma 9
del C.G.S., non vertendosi nella ipotesi di errore di persona che legittimi l’uso
del mezzo televisivo quale fonte di prova.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
dichiara inammissibile il reclamo del calciatore Giovanni Giuseppe Di Meglio
(U.S. Grosseto F.C. S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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