LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE PIERO BRAGLIA (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA PISA-MONZA DEL 7 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE PIERO BRAGLIA (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA PISA-MONZA DEL 7 APRILE 2007). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare all’allenatore del Pisa Calcio Piero Braglia, adottando la seguente motivazione: ”per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara; dopo l’espulsione non rientrava negli spogliatoi, ma sostando sulla scalinata d’ingresso agli stessi ipartiva indicazioni tecniche ai propri calciatori”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, dolendosi della iniquità e sproporzione della sanzione irrogatagli. Ha dedotto al riguardo che la propria condotta difetterebbe del requisito della reiterazione, avendo egli rivolto all’arbitro una sola parola offensiva al momento della notifica del provvedimento di espulsione e potendosi il suo residuale e pressoché contestuale comportamento qualificare al massimo irriguardoso. Ha sostenuto poi che la sua condotta successiva all’espulsione, consistita nel sostare per un brevissimo lasso di tempo sulla scaletta che adduce agli spogliatoi, non avrebbe rilevanza disciplinare avendo egli abbandonato tale posizione molto prima del fischio finale. Ha dedotto infine che al termine della gara, recatosi nello spogliatoio dell’arbitro, si sarebbe scusato per il comportamento tenuto, per cui si duole del fatto che il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto della sua reminiscenza e indica alcune decisioni di quest’organo disciplinare per suffragare la dedotta sproporzione della sanzione, ma dimentica che ogni fattispecie ha una sua peculiarità che non consente raffronti con casi simili. All’odierna riunione è comparso il difensore del tesserato, il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che il Braglia dopo l’espulsione ha sostato sugli scalini ed impartito disposizioni ad un calciatore della panchina, che ha comunicato poi le stesse ai compagni in campo. Dal referto arbitrale emerge che il Braglia al 34°del secondo tempo gli ha detto “smettila di fare il protagonista, sei scandaloso. C’era un rigore per noi e non lo hai fischiato” e risulta poi che l’allenatore, avvicinatosi all’arbitro gli ha detto “sei un pezzo di merda”. Alla stregua delle risultanze ufficiali ritiene la Commisione che il reclamo debba essere respinto non eccedendo la squalifica irrogata in Prime Cure i limiti di una equa sanzione valutando nella globalità il disdicevole comportamento del Braglia con il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo dell’allenatore Piero Braglia (Pisa Calcio S.p.a.). La tassa va addebitata.
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