LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, NONCHÉ AMMENDA DI 30.000,00 EURO, ED INIBIZIONI FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2007 AL DIRIGENTE GIOVANNI DI CRISTOFARO, FINO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2007 AL DIRIGENTE MARCO PUGLIESE, FINO A TUTTO IL 31 AGOSTO 2007 AI DIRIGENTI ANTONIO LO SCHIAVO, MASSIMO PUGLIESE E ANGELO LANZETTA (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA AVELLINO-TERNANA DEL 7 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.244/C
DEL 24 APRILE 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE
CHIUSE, NONCHÉ AMMENDA DI 30.000,00 EURO, ED INIBIZIONI FINO A
TUTTO IL 31 DICEMBRE 2007 AL DIRIGENTE GIOVANNI DI
CRISTOFARO, FINO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2007 AL DIRIGENTE
MARCO PUGLIESE, FINO A TUTTO IL 31 AGOSTO 2007 AI DIRIGENTI
ANTONIO LO SCHIAVO, MASSIMO PUGLIESE E ANGELO LANZETTA
(C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA AVELLINO-TERNANA DEL 7 APRILE
2007).
Con unico ricorso i reclamanti impugnano i provvedimenti emessi dal
Giudice Sportivo in data 10/4/2007, in relazione alla gara Avellino-Ternana del
7/4/2007 con cui sono state irrogate le seguenti sanzioni:
a) alla società l’obbligo di disputare quattro gare a porte chiuse, nonché
l’ammenda di 30.000 euro;
b) a Di Cristofaro Giovanni l’inibizione da ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino
al 31/12/2007:
c) a Pugliese Marco l’inibizione fino al 30/9/2007;
d) a Lo Schiavo Antonio, Pugliese Massimo e Lanzetta Angelo l’inibizione fino
al 31/8/2007.
Lamentano l’eccessiva gravosità della sanzioni irrogate, ritenute
eccessivamente afflittive.
Per quanto concerne il punto a) la ricorrente afferma che il provvedimento di
gara a porte chiuse sarebbe giustificato dalla ratio di prevenire incidenti sul
campo da gioco, ovvero rischi per l’incolumità pubblica o fisica per le persone,
mentre nella specie tali rischi non si sarebbero verificati.
Ciò poiché i fatti per cui è lite avrebbero coinvolto solamente i dirigenti
dell’Avellino; non vi sarebbe stato, pertanto, alcun clima caotico o di
scompiglio per la tifoseria.
Lo scrivente Giudice osserva che il Giudice Sportivo, nella decisione
impugnata, ha giustamente evidenziato quanto risultante dagli atti ufficiali,
ossia che al termine della gara, dopo un fitto lancio da parte dei tifosi locali di
bottiglie d’acqua piene e semipiene, senza conseguenze, rientrando negli
spogliatoi, la terna arbitrale veniva circondata da numerosi dirigenti della
società Avellino, e da altre persone non identificate, ma riconducibili alla
stessa, che con atteggiamento platealmente minaccioso, dopo aver
ripetutamente insultato i componenti della terna arbitrale, tentavano di
aggredirli, impediti soltanto dall’intervento delle forze dell’ordine;
- che pur protetti dalle forze dell’ordine l’arbitro veniva colpito al gluteo ed al
polpaccio da due calci ed un assistente arbitrale veniva afferrato per un
braccio e violentemente spintonato contro la porta dello spogliatoio;
- che l’atteggiamento offensivo e minaccioso veniva assunto dagli stessi
soggetti anche nei confronti del Commissario di Campo e del Collaboratore
dell’Ufficio Indagini che venivano ripetutamente insultati e minacciati;
- che l’allenatore dell’Avellino, Giuseppe Galderisi, dopo aver preso attiva
parte agli episodi innanzi descritti una volta che l’arbitro era rientrato nel suo
spogliatoio ne apriva la porta e continuando ad insultarlo scagliava contro lo
stesso il suo orologio da polso, senza colpirlo;
- che anche i calciatori della società Ternana, al rientro negli spogliatoi,
venivano ripetutamente insultati e spintonati da persone non identificate, che
indossavano pettorina con esposizione della tessera di addetti al servizio
d’ordine, il cui tentativo di aggressione veniva impedito solo dal tempestivo
intervento delle forze dell’ordine;
- che dagli episodi sopra descritti si rileva non solo la completa omissione da
parte dei dirigenti della società Avellino di qualsiasi attività di doverosa
protezione ed assistenza agli ufficiali di gara, ma addirittura la loro attiva
partecipazione agli episodi stessi;
- che la materiale aggressione alla terna arbitrale ed ai calciatori della società
ospite è stata impedita solo dall’intervento delle forze dell’ordine.
Tali circostanze risultano ricavate da quanto scritto nel referto arbitrale,
nel relativo supplemento e nelle relazioni degli assistenti arbitri e del
Commissario di Campo, atti questi aventi valore di piena prova, redatti
peraltro in maniera talmente esaustiva e circostanziata, da far ritenere inutile
l’escussione testimoniale dei sopra indicati soggetti, come peraltro avevano
invece richiesto i ricorrenti.
Ciò detto, si osservi che non vi è chi non veda che gli illeciti ed
antisportivi atteggiamenti posti in essere dai dirigenti della società, dal
pubblico stesso (lancio di bottiglie) sono non solo minacciosi, violenti, lesivi ed
ingiuriosi, ma idonei a porre a rischio l’incolumità di persone.
Tra l’altro, non solo risulta in atti che vi è stata l’assoluta omissione, da
parte dei dirigenti dell’Avellino, della necessaria attività di protezione ed
assistenza degli ufficiali di gara, ma risulta che i dirigenti hanno addirittura
fattivamente partecipato agli atti incivili ed inqualificabili di cui sopra.
Pertanto, attesa la gravità e violenza dei comportamenti posti in essere,
considerato tra l’altro che molti di tali comportamenti sono stati realizzati dai
dirigenti della società Avellino, ossia proprio da soggetti che, per la loro
qualifica dovrebbero fungere da esempio di correttezza ed educazione
sportiva, si ritiene che le sanzioni irrogate siano assolutamente corrette.
Per questi motivi, la Commissione
d.e.l i b e r a
di respingere il reclamo societa’ U.S. Avellino s.p.a.
La tassa va addebitata.
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