LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE GIUSEPPE GALDERISI (U.S. AVELLINO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA AVELLINO-TERNANA DEL 7 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE GIUSEPPE GALDERISI (U.S. AVELLINO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA AVELLINO-TERNANA DEL 7 APRILE 2007). Con ricorso del 16/4/2007 il sig. Giuseppe Galderisi, allenatore dell’Avellino, impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale, in relazione alla partita Avellino-Ternana del 7/4/2007, è stato squalificato per cinque gare per comportamento offensivo verso l’arbitro e lancio verso quest’ultimo del proprio orologio da polso. Deduce che il provvedimento sarebbe troppo gravoso in relazione all’effettiva portata dei fatti. Afferma, infatti, che le frasi proferite verso il direttore di gara non avrebbero contenuto denigratorio, bensì costituirebbero una critica irriguardosa, trattandosi di gergo normalmente utilizzato sui campi da gioco. Esclude peraltro di essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro e di aver lanciato verso di lui l’orologio. Il reclamo e’ infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto arbitrale, costituente prova certa, risulta incontestabilmente che il sig. Galderisi, peraltro unitamente al sig. Di Cristofaro, accompagnatore dell’Avellino, alla fine della partita raggiungevano nei pressi del tunnel l’arbitro, inveendo animosamente nei suoi riguardi ed il Galderisi, con voce forte diceva: ”Mi devi spiegare perché hai fischiato un minuto dopo. Io mi gioco un campionato”. Se è vero che la frase non è né oltraggiosa, né diffamatoria, è peraltro provato che il ricorrente ha posto in essere un comportamento “animoso”, addirittura inveendo contro l’arbitro; un comportamento, quindi, non corretto ed antisportivo. A ciò si aggiunga che dal supplemento di referto del Commissario di Campo, costituente anch’esso prova certa, risulta che il Galderisi ha proferito le seguenti frasi: ”Pezzi di m...a, chi vi ha mandato qui?” e poi si avvicinava allo spogliatoio dell’arbitro urlando:”Pezzo di m…a non puoi mettere a repentaglio il mio lavoro, il mio campionato! Hai fatto giocare volutamente 1 minuto e 30 oltre il recupero. Perché? Tieni…controlla!”. Ed ancora risulta che il Galderisi, aprendo la porta dello spogliatoio dell’arbitro scagliava dentro il suo orologio da polso. Orbene non vi è chi non veda che tali comportamenti e frasi hanno un chiaro contenuto offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del direttore di gara, tacciandolo, tra l’altro di malafede (“Hai fatto giocare volutamente…”), tra l’altro con un atteggiamento chiaramente sopra le righe, spalancando la porta dello spogliatoio dell’arbitro e scagliando dentro l’orologio. Infine va considerato che il comportamento contestato al reclamante è stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da un soggetto che dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un comportamento sportivamente irreprensibile. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo dell’allenatore Giuseppe Galderisi (U.S.. Avellino s.p.a.). La tassa va addebitata.
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