LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE LUCA SANDERRA ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA GELA-RENDE DEL 7 APRILE 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.244/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE LUCA SANDERRA ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 10/4/2007 GARA GELA-RENDE DEL 7 APRILE 2007). Con ricorso del 16/4/2007 la soc. Gela Calcio S.p.a. impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale il suo allenatore, sig. Sanderra Luca, in relazione alla gara contro il Rende del 7/4/2007, è stato squalificato per cinque gare “per comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso)”. Impugna altresì il provvedimento con cui il Giudice Sportivo le ha irrogato la sanzione di 2.000,00 euro di ammenda “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, al termine del primo tempo di gara, tentava di aggredire un calciatore della squadra avversaria che rientrava negli spogliatoi, non riuscendovi per il pronto intervento delle forze dell’ordine”. La società deduce che i fatti avrebbero avuto altro svolgimento da quello descritto dall’arbitro e sarebbero scaturiti da una gomitata violenta di un giocatore avversario ad un giocatore del Gela. Circa la questione dell’allenatore, afferma che lo stesso “giura e spergiura di non aver proferito frasi oltraggiose”, ma di aver semplicemente protestato con veemenza. Circa la questione della sanzione pecuniaria afferma che il suo addetto sarebbe entrato in campo non per aggredire il giocatore avversario, ma solo per “rimproverarlo”. Si esamini prima la questione relativa all’allenatore. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto arbitrale, costituente prova certa, avente peraltro fede privilegiata, risulta incontestabilmente che il sig. Sanderra, alla fine del primo tempo, si avvicinava all’arbitro, “con fare minaccioso, brandendo il pugno in aria” ed urlando “figlio di puttana, non hai visto un c…o. Sei un bastardo ora ti ammazzo. Solo l’intervento di un agente impediva al Sanderra di venire a contatto con me, inoltre, sotto il tunnel, continuava con le offese, dicendomi: bastardo, vieni qui che ti prendo non vedete mai niente, accidenti a voi e chi vi manda”. Orbene non vi è chi non veda che tali frasi hanno un chiaro contenuto minatorio (ora ti ammazzo) ed offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del direttore di gara, tra l’altro con un atteggiamento chiaramente sopra le righe, “urlando, e brandendo il pugno in aria”. Inoltre va considerato che il comportamento contestato al reclamante è stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da un soggetto che dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un comportamento sportivamente irreprensibile. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata. Si passi ora ad esaminare la questione della sanzione pecuniaria. Anche su tale punto il ricorso non è fondato, atteso che il referto arbitrale, costituente prova certa, recita testualmente: ”Al termine del primo tempo un signore non identificato, non iscritto in distinta, con indosso la tuta sociale del Gela e pettorina arancione entrava sul terreno di gioco e tentava di aggredire un calciatore del Rende. Solo il pronto intervento dei dirigenti del Rende impediva che tale tentativo andasse a segno”. Anche in questo caso non vi è dubbio, attesa la dettagliata descrizione dell’arbitro, che si è trattato di un tentativo di aggressione da parte di soggetto riferibile al Gela stesso, tentativo, tra l’altro, che sarebbe andato a buon fine se non ci fosse stato l’intervento dei dirigenti del Rende stesso; conseguentemente corretta risulta la sanzione irrogata, attesa la responsabilità oggettiva della predetta società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della societa’ Gela Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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