LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.246/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGI EGIDIO CALLUORI, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ CALCIO POTENZA E DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.246/C DEL 24 APRILE 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGI EGIDIO CALLUORI, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ CALCIO POTENZA E DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C. in data 27/3/2007, è stata contestata a Luigi Egidio Calluori, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S. Calcio Potenza S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito lo svolgimento di mansioni tecniche a Pasquale Arleo pur in assenza del relativo tesseramento. A seguito del medesimo deferimento è stata contestata alla società A.S. Calcio Potenza S.r.l. la violazione di cui all’art.2 comma 3 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in ordine all’addebito contestato al suo presidente. All’odierna riunione è comparso soltanto la Procura Federale la quale ha concluso per l’inibizione del Calluori di mesi uno e per l’ammenda di 500,00 euro per la società. Dai resoconti sportivi dei quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 7/9/2005 e “La Nuova Sport” del 31/10/2005 risulta che il tecnico Pasquale Arleo ha svolto mansioni di allenatore per la società Lavello militante nel campionato dilettanti, nella stagione sportiva 2005-2006, e che ha svolto la stessa mansione tecnica per il Campionato Berretti della società A.S. Calcio Potenza S.r.l.-. Tali risultanze trovano conferma nelle dichiarazioni confessorie rilasciate dall’Arleo in sede di interrogatorio svoltosi il 24/3/2006, per cui è da ritenere rigorosamente provata la responsabilità della società potentina in ordine all’addebito contestato al suo presidente. Al di là di ogni ragionevole dubbio è da escludere che la dirigenza societaria potesse ignorare il tesseramento dell’Arleo per la società dilettantistica Lavello, ubicata nel medesimo capoluogo lucano. Tanto premesso, ritiene la Commissione che al presidente Luigi Egidio Calluori debba essere irrogata la inibizione sino a tutto il 20/5/2007 e che alla società vada inflitta l’ammenda di 500,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al presidente Luigi Egidio Calluori la inibizione sino al 20/5/2007 e alla società A.S.Calcio Potenza S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro. Dispone poi trasmettersi gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ai sensi degli artt.35 comma 3 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per quanto di competenza nei riguardi dell’allenatore Pasquale Arleo.
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