LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO CANDRINA (C.U. N.16/C DEL 12/9/2006 GARA PRO PATRIA – MONZA DEL 10 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO CANDRINA (C.U. N.16/C DEL 12/9/2006 GARA PRO PATRIA - MONZA DEL 10 SETTEMBRE 2006). L’arbitro della gara Pro Patria/Monza riferisce nel proprio rapporto di aver espulso al 23° del II tempo il calciatore Marco Candrina (Pro Patria) perché “Durante un azione di giuoco colpiva con una gomitata al viso un avversario, impedendogli la possibilità di giocare il pallone. Tale condotta non procurava alcun danno fisico all’avversario, il quale, dopo le cure riprendeva a giuocare”. Per ottenere una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al tesserato, per tale comportamento ha proposto reclamo la società Pro Patria S.r.l. che, ammesso il fatto addebitato al calciatore, ne ha escluso ogni intento violento trattandosi, a suo dire, di un normale fallo di gioco privo, oltretutto, di conseguenze dannose per l’avversario. Osserva la Commissione che l’aver colpito un avversario con una gomitata al volto, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano, presuppone necessariamente la volontarietà del gesto ed integra comunque gli estremi della “condotta violenta” prevista dall’art. 14 comma 2 bis del C.G.S. perché travalicante il normale comportamento agonistico consentibile in una partita di calcio. La tesi della reclamante non può perciò trovare accoglimento e poiché la sanzione inflitta è proporzionata all’infrazione disciplinare compiuta dal calciatore Marco Candrina il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pro Patria S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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