LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA D’ANGELO (C.U. N.10/C DEL 5/9/2006 GARA LANCIANO-SAN MARINO DEL 3 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA D’ANGELO (C.U. N.10/C DEL 5/9/2006 GARA LANCIANO-SAN MARINO DEL 3 SETTEMBRE 2006). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Luca D’Angelo la squalifica per tre giornate di gara imputandogli di avere, nel corso della gara Lanciano/San Marino disputatasi il giorno 3/9/2006, commesso ”atto di violenza vena un avversario con il pallone non a distanza di giuoco”, la società San Marino Calcio chiede ridursi la sanzione inflitta, assumendo emergere dello stesso rapporto dell’arbitro che il comportamento ascritto al proprio tesserato (avere sgambettato da tergo un avversario) rivesta a suo giudizio gli estremi di “un intervento sì falloso ma non violento o vistoso”. A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente richiesta, la reclamante adduce che l’episodio, del quale rende una dettagliata ricostruzione a cui si fa espresso richiamo, non ha prodotto conseguenza di sorta al calciatore che ha subito l’intervento del D’Angelo, tanto da consentirgli di riprendere immediatamente il gioco. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene non possa condividersi la riduttiva connotazione attribuita dalla reclamante al gesto compiuto dall’incolpato, così che la decisione impugnata risulta non viziata né per quanto attiene al titolo della contestazione, né sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, alla luce di quanto in via edittale previsto dal C.G.S. per i fatti del genere. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respinge il reclamo della San Marino Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it