LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO MOSCELLI (C.U. N.10/C DEL 5/9/2006 GARA LECCO-LEGNANO DEL 3 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO MOSCELLI (C.U. N.10/C DEL
5/9/2006 GARA LECCO-LEGNANO DEL 3 SETTEMBRE 2006).
L’arbitro della gara Lecco/Legnano segnala nel proprio rapporto di aver
espulso il calciatore Fabio Moscelli (Legnano) perché “Durante una fase di
gioco, nel tentativo di colpire il pallone in anticipo, colpiva un avversario con
una gomitata al volto. La conseguenza del gesto si palesava in una profonda
ferita al sopracciglio destro del colpito con vistosa perdita di sangue. Dopo
pochi minuti di cure lo stesso rientrava con una vistosa fasciatura”.
Per ottenere la riduzione della sanzione inflitta al calciatore dal Giudice
Sportivo (squalifica per tre gare effettive) ha proposto reclamo la società
affermando, come evincibile dal rapporto arbitrale, l’involontarietà del gesto
compiuto dal Moscelli nel tentativo di anticipare un difensore avversario e
colpire il pallone di testa.
Osserva la Commissione che l’aver colpito un avversario con una
gomitata al volto, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano,
presuppone necessariamente la volontarietà del gesto ed integra comunque
gli estremi della “condotta violenta” prevista dall’art. 14 comma 2 bis del
C.G.S. perché travalicante il normale comportamento agonistico consentibile
in una partita di calcio e non mitigabile dall’intenzione di anticipare
l’avversario.
La tesi della reclamante non può perciò trovare accoglimento e poiché
la sanzione inflitta è proporzionata all’infrazione disciplinare compiuta dal
calciatore Fabio Moscelli il reclamo deve essere respinto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Legnano Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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