LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE DAMIANO BIGGI (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.16/C DEL 12/9/2006 GARA CARRARESE-POGGIBONSI DEL 10 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE DAMIANO BIGGI (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.16/C DEL
12/9/2006 GARA CARRARESE-POGGIBONSI DEL 10 SETTEMBRE 2006).
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo gli ha irrogato la squalifica per due gare effettive per avere nel corso
della gara disputatasi il 10/8/2006 fra le società Carrarese Calcio, nella
circostanza società. ospitante, ed il Poggibonsi — commesso “atto di violenza
verso un avversario mentre il giuoco si svolgeva in altra parte del campo”, il
calciatore .Damiano Biggi assume doversi a suo avviso ritenere tale sanzione
eccessiva in rapporto alla realtà dell’accaduto e chiede, per i motivi esposti
nell’atto di impugnazione, che l’entità della stessa venga ridotta
In particolare l’interessato, dopo avere ammesso di avere nella circostanza.
volontariamente colpito un avversario con un calcio in “reazione istintiva” ad
una gomitata da questi infertogli sostiene tuttavia che il gesto di cui gli viene
fatto debito e del quale comunque si duole, non ha rivestito la connotazione di
atto di violenza essendo risultato improduttivo di danni tisici, così come dagli
atti ufficiali emerge.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato
che quanto come sopra dedotto dal ricorrente appare essere stato
palesemente tenuto in conto dai primo giudice in sede di graduazione della,
sanzione, ritiene il gravame non accoglibile.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respinge il reclamo del calciatore Damiano Biggi (Carrarese Calcio S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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