LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.251/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA CISCO CALCIO ROMA-CASTELNUOVO G. DEL 1 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.251/C
DEL 2 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO
AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N.218/C DEL 3/4/2007 GARA CISCO CALCIO
ROMA-CASTELNUOVO G. DEL 1 APRILE 2007).
La Cisco Calcio S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo le
ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro perché i propri
sostenitori rivolgevano cori razzisti nei confronti di un calciatore avversario di
colore ogni volta che questi toccava il pallone e senza manifestazioni di
dissenso da parte del pubblico rimanente.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata dei fatti, atteso che nella
specie si sarebbe trattato di flebili urla e comunque comportamenti posti in
essere da una ventina di sedicenti tifosi.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, con particolare
riferimento al referto arbitrale, rileva che nella specie si è trattato di urla
proferite da circa venti tifosi, che, ogni volta che il giocatore di colore toccava il
pallone gli dicevano:”Buhh, sei una scimmia”, il tutto senza dissenso da parte
del pubblico residuo.
Orbene non vi è chi non veda che nella specie la frase incriminata ha un
chiaro contenuto offensivo e razzista, atteso che essa denota un’intolleranza
originata da profondi e radicati pregiudizi sociali espressi attraverso forme di
disprezzo e di emarginazione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a
comunità etniche e culturali diverse, ritenute inferiori.
Oltre a ciò si osservi che, come risulta dal citato referto, il comportamento
è stato reiterato senza che il pubblico manifestasse alcun dissenso.
Conseguentemente si ritiene equa la sanzione irrogata in primo grado.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo societa’ A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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