LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 252/C DEL 2 MAGGIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA CELANO OLIMPIA – POTENZA DEL 29 APRILE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ POTENZA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 252/C
DEL 2 MAGGIO 2007
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA CELANO OLIMPIA - POTENZA DEL 29 APRILE 2007 E RECLAMO
SOCIETA’ POTENZA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo inoltrato nei termini nella giornata del 30.4.2007,
in ordine alla regolarità della gara, verificata la ritualità del gravame e la propria
competenza,
o s s e r v a
- che la società Potenza lamenta asseriti atti anche di intimidazioni e minacce da parte
di tesserati della società Celano O. a danno sia della terna arbitrale che di tesserati
della società Potenza in corso della gara in oggetto:
- che a parere della ricorrente, tali atti avrebbero pesantemente condizionato il regolare
svolgimento della gara stessa; pertanto, richiede di infliggere alla società Celano O. la
sanzione sportiva della perdita della gara, o in subordine la ripetizione dell’incontro;
- che dai rapporti di gara dell’arbitro e degli assistenti arbitrali vengono segnalati
irregolari comportamenti dei tesserati della società Celano O., già valutati da questo
Giudice Sportivo e sanzionati con provvedimenti di cui al Com. Uff. n. 250/C del
30.4.2007;
- che come si evince dagli atti ufficiali e dai conseguenti provvedimenti non si ravvisa
alcun elemento che possa indurre a ritenere verosimile l’assunta influenza degli stessi
sul regolare svolgimento della gara; considerato, inoltre, il fondamentale principio
normativo che attribuisce ai soli atti ufficiali di gara il valore di piena prova circa i fatti
che si verificano nello svolgimento delle gare;
- che a norma dell’art. 24 C.G.S. il Giudice Sportivo non ha capacità di interventi su fatti
che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Potenza confermando il risultato della
gara acquisito in campo (Celano O. 1 – Potenza 0).
- La tassa va addebitata.
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