LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.25/TB del 29/11/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO BERTINI (C.U. N.18/TB DEL 15/11/2006 GARA MANFREDONIA-MONOPOLI DELL’11 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.25/TB del 29/11/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GAETANO BERTINI
(C.U. N.18/TB DEL 15/11/2006 GARA MANFREDONIA-MONOPOLI DELL’11
NOVEMBRE 2006).
La società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. impugna la decisione con
cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Gaetano Bertini la squalifica
per tre gare effettive “per avere colpito con una forte manata al volto un
avversario al termine della gara”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente affittiva in rapporto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato, assumendo che nella specie si tratterrebbe semmai
di condotta antisportiva, ma comunque non di condotta violenta.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti –
contestato il sicuro fondamento dell’addebito contestato, sia per quanto
attiene al fatto che sotto il profilo dell’elemento intenzionale, rilevato il non
potersi negare al gesto compiuto dall’incolpato la sicura connotazione di
atto comunque violento, ritenuto che il Codice di Giustizia Sportiva non
prevede quale circostanza attenuante l’avere agito nel corso di un diverbio
con l’avversario, ritiene non possa condividersi la riduttiva connotazione
attribuita dalla società reclamante a quanto commesso dal calciatore
Bertini.
Ciò posto, risultando l’entità della squalifica inflitta corrispondente a
quale edittale espressamente prevista dall’art.14 comma 2 bis lett. B)
C.G.S. per atti del genere, l’impugnata decisione merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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