LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.260/C DEL 9 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15/5/2007 DIRIGENTE FARIELLO ANTONIO (C.U. N.250/C DEL 30/4/2007 GARA CAVESE-TERAMO DEL 29 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.260/C
DEL 9 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L AVVERSO INIBIZIONE FINO A
TUTTO IL 15/5/2007 DIRIGENTE FARIELLO ANTONIO (C.U. N.250/C DEL
30/4/2007 GARA CAVESE-TERAMO DEL 29 APRILE 2007).
La società S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la
decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio dirigente Antonio Fariello
la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14 comma
1 lett.e) C.G.S.) fino a tutto il 15 maggio 2007 ”per comportamento offensivo verso un
assistente arbitrale al termine della gara”.
A motivo dell’interposto reclamo si sostiene che le espressioni contestate “non
possono essere inquadrate in un contesto offensivo, essendo chiaramente da
considerare al di più utilizzate con intento irriguardoso”, e si chiede, pertanto, la
riduzione di una settimana della suddetta sanzione.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva che
dal rapporto dell’assistente arbitrale è emerso che al termine della gara, Fariello
Antonio dirigente accompagnatore ufficiale, gli aveva detto “oggi siete stati
scandalosi, vergogna”.
Ad avviso di questa Commissione l’espressione usata dal Fariello deve ritenersi
offensiva perché sottintende che gli eventuali errori di valutazione sono stati
commessi dai componenti della terna arbitrale col deliberato proposito di
danneggiare la propria squadra.
La decisione impugnata appare dunque meritevole di conferma, risultando
immune da vizi per quanto attiene sia il titolo di incolpazione, sia la corretta
graduazione della sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo societa’ S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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