LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE ADRIAN DI MASI, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE ADRIAN DI MASI, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.-. Con deferimento del 27/2/2007 la Procura Federale contesta a Giuseppe Adrian Di Masi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a., la violazione dell’art.1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.92, comma 1 delle N.O.I.F., per avere omesso di ottemperare al dispositivo del lodo arbitrale del 12/5/2005, con il quale egli veniva condannato a pagare al suo agente, sig. Michele Ruggero, la somma di 3.400,00 euro, oltre accessori e spese di giustizia. A dire della Procura sarebbe infatti inutilmente decorso il termine per il pagamento. Chiede quindi il Procuratore irrogarsi l’ammenda di 3.000,00 euro. Resiste il calciatore, asserendo di aver pagato, seppur in ritardo; trovasi in atti copia della relativa ricevuta rilasciata dall’agente, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Circa il merito si osservi che dagli atti risulta inconfutabilmente che il versamento del dovuto è stato fatto in ritardo, atteso che il lodo è stato comunicato con raccomandata ricevuta in data 17/9/2005 e che la quietanza dell’agente porta la data del 23/3/2006. Conseguentemente non vi è chi non veda che nella specie, pur essendo stata estinta l’obbligazione pecuniaria, sussiste pur sempre la responsabilità del calciatore, che deve essere quindi sanzionato, anche se in misura lieve. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Giuseppe Adrian Di Masi (A.C.Sangiovannese 1927 S.p.a.) la sanzione di 750,00 euro di ammenda.
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