LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE ADRIAN DI MASI, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.264/C
DELL’11 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIUSEPPE ADRIAN DI MASI, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C.
SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.-.
Con deferimento del 27/2/2007 la Procura Federale contesta a Giuseppe
Adrian Di Masi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C.
Sangiovannese 1927 S.p.a., la violazione dell’art.1 comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art.92, comma 1 delle N.O.I.F., per avere
omesso di ottemperare al dispositivo del lodo arbitrale del 12/5/2005, con il
quale egli veniva condannato a pagare al suo agente, sig. Michele Ruggero,
la somma di 3.400,00 euro, oltre accessori e spese di giustizia.
A dire della Procura sarebbe infatti inutilmente decorso il termine per il
pagamento. Chiede quindi il Procuratore irrogarsi l’ammenda di 3.000,00
euro.
Resiste il calciatore, asserendo di aver pagato, seppur in ritardo; trovasi
in atti copia della relativa ricevuta rilasciata dall’agente, chiede dichiararsi
cessata la materia del contendere.
Circa il merito si osservi che dagli atti risulta inconfutabilmente che il
versamento del dovuto è stato fatto in ritardo, atteso che il lodo è stato
comunicato con raccomandata ricevuta in data 17/9/2005 e che la quietanza
dell’agente porta la data del 23/3/2006.
Conseguentemente non vi è chi non veda che nella specie, pur essendo
stata estinta l’obbligazione pecuniaria, sussiste pur sempre la responsabilità
del calciatore, che deve essere quindi sanzionato, anche se in misura lieve.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Giuseppe Adrian Di Masi (A.C.Sangiovannese
1927 S.p.a.) la sanzione di 750,00 euro di ammenda.
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