LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI NICOLA MARINIELLO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.264/C DELL’11 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI NICOLA MARINIELLO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A.-. Con deferimento del 26/2/2007 la Procura Federale contesta a Mariniello Nicola, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S Juve Stabia S.p.a., la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.92, comma 1 delle N.O.I.F., per avere omesso di ottemperare al dispositivo del lodo arbitrale del 16/9/2006, con il quale egli veniva condannato a pagare al suo agente, sig. Eugenio Ascari, la somma di 21.665,40 euro, oltre accessori e spese di giustizia. A dire della Procura sarebbe infatti inutilmente decorso il termine per il pagamento. Chiede quindi irrogarsi l’ammenda di 5.000,00 euro. Circa il merito si osservi che dagli atti risulta inconfutabilmente, né la circostanza è contestata dal calciatore, ovvero provato il contrario, che quest’ultimo ha omesso di ottemperare all’obbligazione scaturita dal citato lodo arbitrale, il cui deposito gli è stato regolarmente comunicato con raccomandata del 18/9/2006. Risulta altresì che il termine di trenta giorni, normativamente previsto per il versamento de quo è decorso inutilmente; conseguentemente non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità del calciatore, che deve essere quindi sanzionato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Mariniello Nicola (all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.p.a.) la sanzione di 4.000,00 euro di ammenda.
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