LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.274/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CRISOPULLI (C.U. N.250/C DEL 30/4/2007 GARA LECCO-PERGOCREMA DEL 29 APRILE 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.274/C
DEL 16 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CRISOPULLI (C.U.
N.250/C DEL 30/4/2007 GARA LECCO-PERGOCREMA DEL 29 APRILE 2007).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la
squalifica per tre gare effettive al calciatore Luigi Crisopulli della U.S.
Pergocrema “per avere sgambettato un avversario lanciato a rete senza
ostacolo e per avere al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli
spogliatoi, colpito con un calcio all’altezza del ginocchio un avversario (r.A. e
A.A.)”.
Contro tale delibera ha proposto recalmo la U.S. Pergocrema dolendosi
della pesante squalifica inflitta al proprio calciatore. A sostegno del gravame
ha dedotto che il Crisopulli, espulso nel finale di gara per un episodio
discutibile, ancora in preda alla tensione agonistica connessa all’importanza
della partita, avrebbe colpito con un calcio l’avversario dopo un alterco
verbale.
All’esito della odierna riunione, alla quale nessuno è comparso, ritiene la
Commissione che gli atti ufficiali smentiscono la edulcorata versione della
società reclamante. Ed infatti, dal referto arbitrale risulta che il Crisopulli è
stato espulso al 42° del secondo tempo per avere sgambettato un avversario
impedendo una evidente opportunità di segnare una rete; dal referto
dell’assistente arbitrale risulta poi che al termine della gara, durante il rientro
negli spogliatoi, il Crisopulli ha colpito l’avversario Fiorenzo D’Ainzara con un
calcio all’altezza del ginocchio.
Tali risultanze inducono a ritenere che la squalifica non ecceda i limiti di
un’equa sanzione, non apparendo provato che l’atto di violenza sia seguito ad
un alterco verbale fra gli antagonisti, e quindi ad eventuale provocazione, ed
apparendo invece palese la pericolosità del calcio per la zona del corpo
colpita.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i be r a
di respingere il reclamo della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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