LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO ZAPPINO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO ZAPPINO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato al calciatore Massimo Zappino, tesserato per la società Frosinone Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all’agente di calciatori Antonio Rombolà, rilasciando altro incarico all’agente di calciatori Vanni Puzzolo nonostante il precedente incarico non fosse ancora scaduto. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 16/7/2004, con durata fino al 15/7/2006; il secondo risulta conferito in data 6/6/2006. Il soggetto deferito ha fatto pervenire, nei termini, una memoria difensiva ed una successiva nota integrativa alla stessa, nelle quali l’incolpato, dopo avere ammesso la fondatezza dell’addebito, in buona sostanza assume, ampiamente argomentando, di avere operato con inconsapevolezza ed assoluta buona fede, nella (errata) convinzione che il contratto relativo al primo mandato “fosse giunto alla naturale scadenza alla fine del mese di maggio 2004 e che, conseguentemente, non sussistessero ostacoli alla stipula di un nuovo accordo contrattuale con altro professionista”. Aggiunge essersi trattato di una “semplice leggerezza” del tutto inidonea a procurargli un qualsivoglia vantaggio, della quale l’interessato comunque si duole. Rivendica, infine, di avere sempre tenuto nei confronti del proprio ex agente sig. Rombolà un comportamento assolutamente corretto, ed a suffragio di tale asserto produce, in allegato alla nota integrativa, una formale dichiarazione del detto agente di avere il proprio assistito sempre provveduto a pagargli regolarmente il compenso dovuto e di non avere quindi nulla a pretendere nei di lui confronti. Per i sopra riassunti motivi, chiede, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che gli venga irrogata la sanzione dell’ammenda nella misura di 100,00 euro e in denegata ipotesi non superiore a 400,00 euro. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza dell’incolpato e l’irrogazione, a carico di questi dell’ammenda di 1.000,00 euro. L’interessato, comparso a mezzo del difensore incaricato, ha insistito nella richiesta riaffermandone i motivi. La Commissione, muovendo dal non smentito dato di fatto che per quanto attiene al primo mandato il calciatore non ha dato disdetta né ha provveduto a revocare l’incarico, ed altresì considerando la giustificazione addotta dall’interessato non costituente circostanza esimente, ritiene doversi affermare la responsabilità del soggetto deferito in ordine al fatto di cui gli viene fatto debito, risultando assolutamente palese che, come contestatogli, tale fatto integra gli estremi della violazione dei principi enunciati dall’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. In punto di equa graduazione della sanzione, viene ritenuta congrua, ai sensi dell’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva, l’ammenda di 200,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Massimo Zappino, tesserato per la società Frosinone Calcio S.r.l., la sanzione di 200,00 euro di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it