LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO ZAPPINO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.275/C
DEL 16 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MASSIMO ZAPPINO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FROSINONE
CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato al calciatore Massimo Zappino, tesserato per la società Frosinone
Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico
conferito all’agente di calciatori Antonio Rombolà, rilasciando altro incarico
all’agente di calciatori Vanni Puzzolo nonostante il precedente incarico non
fosse ancora scaduto.
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 16/7/2004, con
durata fino al 15/7/2006; il secondo risulta conferito in data 6/6/2006.
Il soggetto deferito ha fatto pervenire, nei termini, una memoria difensiva
ed una successiva nota integrativa alla stessa, nelle quali l’incolpato, dopo
avere ammesso la fondatezza dell’addebito, in buona sostanza assume,
ampiamente argomentando, di avere operato con inconsapevolezza ed
assoluta buona fede, nella (errata) convinzione che il contratto relativo al
primo mandato “fosse giunto alla naturale scadenza alla fine del mese di
maggio 2004 e che, conseguentemente, non sussistessero ostacoli alla
stipula di un nuovo accordo contrattuale con altro professionista”.
Aggiunge essersi trattato di una “semplice leggerezza” del tutto inidonea a
procurargli un qualsivoglia vantaggio, della quale l’interessato comunque si
duole. Rivendica, infine, di avere sempre tenuto nei confronti del proprio ex
agente sig. Rombolà un comportamento assolutamente corretto, ed a
suffragio di tale asserto produce, in allegato alla nota integrativa, una formale
dichiarazione del detto agente di avere il proprio assistito sempre provveduto
a pagargli regolarmente il compenso dovuto e di non avere quindi nulla a
pretendere nei di lui confronti.
Per i sopra riassunti motivi, chiede, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che
gli venga irrogata la sanzione dell’ammenda nella misura di 100,00 euro e in
denegata ipotesi non superiore a 400,00 euro.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv.
Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza
dell’incolpato e l’irrogazione, a carico di questi dell’ammenda di 1.000,00 euro.
L’interessato, comparso a mezzo del difensore incaricato, ha insistito
nella richiesta riaffermandone i motivi.
La Commissione, muovendo dal non smentito dato di fatto che per
quanto attiene al primo mandato il calciatore non ha dato disdetta né ha
provveduto a revocare l’incarico, ed altresì considerando la giustificazione
addotta dall’interessato non costituente circostanza esimente, ritiene doversi
affermare la responsabilità del soggetto deferito in ordine al fatto di cui gli
viene fatto debito, risultando assolutamente palese che, come contestatogli,
tale fatto integra gli estremi della violazione dei principi enunciati dall’art.1
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
In punto di equa graduazione della sanzione, viene ritenuta congrua, ai
sensi dell’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva, l’ammenda di 200,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Massimo Zappino, tesserato per la società
Frosinone Calcio S.r.l., la sanzione di 200,00 euro di ammenda.
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