LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.275/C DEL 16 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCO MICCO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.275/C
DEL 16 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI FRANCO MICCO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE
LIBERTAS S.R.L.-.
Su deferimento dalla Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata
al calciatore Franco Micco della Lucchese la violazione di cui all’art.1 comma
1 del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico
conferito all’agente di calciatori Luca Dell’Amico, rilasciando altro incarico
all’agente di calciatori Vanni Puzzolo, nonostante il precedente incarico non
fosse ancora scaduto.
Con memoria inoltrata nei termini il calciatore deferito si è discolpato
sostenendo l’inconsapevolezza dell’illeggittimità della condotta da lui tenuta.
Ha precisato al riguardo che, reso edotto della persistente validità dell’incarico
conferito all’agente Dell’Amico, si è immediatamente adoperato per chiarire
l’accaduto con entrambi gli agenti coinvolti e che in tal modo la vicenda è
stata riparata, tanto che l’agente Dell’Amico continua a tutelare i suoi
interessi.
All’esito della odierna riunione, alla quale hanno partecipato l’avv.
Saverio Dal Canto difensore del calciatore Micco e il rappresentante della
Procura Federale avv. Federico Bagattini che ha chiesto affermarsi la
colpevolezza dell’incolpato e l’irrogazione dell’ammenda di 1.000,00 euro,
ritiene la Commissione che la responsabilità del calciatore Franco Micco sia
documentata in atti dai due mandati dal suddetto conferiti il 27/9/2004 (al
Dell’Amico) e il 7/6/2006 (al Puzzolo). Ne consegue che il calciatore non può
fuggire alla giusta sanzione, che deve essere però erogata con il regolo della
clemenza in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore dopo la
contestazione dell’illecito.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Franco Micco (A.S. Lucchese Libertas S.r.l.) la
sanzione di 400,00 euro di ammenda.
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