LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.281/C DEL 18 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MATTEO BONOMI E GUERRINO BUSSI, RISPETTIVAMENTE CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L., E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.281/C
DEL 18 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MATTEO BONOMI E GUERRINO BUSSI, RISPETTIVAMENTE
CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ U.S.
PERGOCREMA 1932 S.R.L., E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932
S.R.L.-.
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i signori
Matteo Bonomi e Guerrino Bussi, rispettivamente calciatore e dirigente
accompagnatore tesserati per la società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., per la
violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art.17, comma 6 dello stesso codice.
Al calciatore viene addebitato il fatto di aver disputato la gara ufficiale
Pergocrema-Carpenedolo del 3/9/2006 in posizione irregolare perché egli
doveva scontare la squalifica di una giornata di gara comminatagli in
occasione della gara di Play-Off Salò – Rodengo Saiano del campionato di
serie D disputata il 21/5/2006 e cioè nella precedente stagione sportiva e non
potuta scontare nella stessa.
Al dirigente accompagnatore si contesta di aver compreso nella distinta
gara da lui sottoscritta anche il Bonomi, così certificandone la regolarità della
posizione di tesserato partecipante alla gara.
E’ stata deferita anche la società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. per la
conseguente responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S.-.
Il deferimento è avvenuto a seguito di trasmissione alla Procura Federale
disposta dalla C.A.F. con la decisione pubblicata nel C.U. n. 27/c relativo alla
riunione del 31/12/2006 su reclamo proposto dalla A.C. Carpenedolo S.r.l.
contro quella assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega
professionisti Serie C in merito alla gara Pergocrema-Carpenedolo del
3/9/2006.
Nella decisione della C.A.F. a motivo della trasmissione degli atti, si
legge:
“Ciò nondimeno risulta incontestabile agli atti del giudizio come alla gara de
qua abbia preso parte un calciatore in posizione irregolare, ragion per cui
questa C.A.F. reputa opportuno trasmettere gli atti del presente giudizio alla
Procura Federale, che dovrà valutare se sussistono gli estremi per il
deferimento della società e/o di suoi tesserati e/o di suoi dirigenti avanti gli
organi di Giustizia Sportiva, ai quali – ferma restando, come si è detto,
l’immodificabilità del risultato acquisito sul campo – residua comunque il
potere di assumere eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei predetti
soggetti”.
All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale avv. Mario
Taddeucci Sassolini, dopo aver affermato che i fatti accertati sono
incontestabili e che appare indiscutibile la violazione dei principi contenuti
nell’art.1 comma 1 C.G.S., chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- la squalifica per una giornata di gara al calciatore Matteo Bonomi;
- un mese di inibizione al dirigente accompagnatore Guerrino Bussi;
- un punto di penalizzazione alla società U.S.Pergocrema 1932 S.r.l. da
scontarsi nella prossima stagione sportiva.
L’avv. Mattia Grassani in rappresentanza della società U.S. Pergocrema 1932
S.r.l. ha eccepito la mancata notifica dell’atto di deferimento da parte della
Procura Federale, in violazione dell’art.28 comma 5 C.G.S., nonché la nullità
della convocazione davanti a questa Commissione comunicata il 16/5/2007
senza l’invito a deposito di memorie difensive ed alla richiesta di audizione;
comunque con tempi dilatori troppo ravvicinati così da pregiudicare
l’esplicazione del diritto di difesa. Ha dichiarato di non concludere nel merito.
La Commissione in ordine alle eccezioni proposte dalla difesa della
società osserva che, come risulta dall’acquisizione del relativo atto di cui fa
consegna il rappresentante dell’accusa, la comunicazione alle parti risulta
ritualmente effettuata a mezzo fax in data 15/5/2007 per cui risulta osservato
l’art.28 comma 5 C.G.S. e l’eccezione va ritenuta priva di fondamento. Così
pure appare infondata l’eccezione concernente le carenze denunziate relative,
all’atto di convocazione, perché gli adempimenti che si dicono omessi o
carenti non sono dovuti, risultando i diritti di difesa tutelati, nei procedimenti
ordinari, dalle disposizioni di cui all’art.30 C.G.S., che oltretutto non
dispongono neppure in ordine ai termini di comparizione. Dall’altra parte la
natura del procedimento che si basa su dati accertati, ineccepibili ed
incontroversi, ben noti alle parti per le vicende del precedente procedimento
conclusasi con la decisione della C.A.F., non richiedeva e non richiede
un’ampiezza dei termini dilatori quale quella che si configura, peraltro per i soli
speciali procedimenti di cui al Titolo VI del C.G.S. (art.36 e seguenti C.G.S.),
tenuta altresì presente l’esigenza di urgenza portata dalla prossima disputa
dei Play Off e considerata la posizione in classifica della società Pergocrema.
Nel merito la Commissione osserva che come accertato nel
procedimento definito con la decisione della C.A.F. sopra ricordata, il
calciatore Bonomi in occasione del suo impiego nella gara Play-Off del
campionato di serie D Salò-Rodengo Saiano in data 21/5/2006 riportò la
squalifica di una giornata di gara che non potè scontare in quella stagione
sportiva perché la società per la quale era tesserato (Rodendo Saiano) non
disputò altre gare dopo quella sopra menzionata.
Pertanto il Bonomi, tesseratosi nella successiva stagione sportiva 2006/2007
per l’ U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., avrebbe dovuto scontare la squalifica ai
sensi dell’art.17, comma 6, C.G.S., nella prima gara ufficiale della nuova
società e precisamente proprio in quella gara di Campionato di Serie C del
3/9/2006 disputata dal Pergocrema col Carpenedolo alla quale invece
partecipò non scontando la squalifica riportata nell’altra gara della precedente
stagione sportiva.
Così pure il dirigente accompagnatore proprio per quella funzione
certificativa a lui demandata nella compilazione della distinta di gara, aveva
quantomeno il dovere di verificare la regolarità della posizione del calciatore,
dovere cui non ottemperò.
Non può revocarsi in dubbio pertanto che il comportamento del
calciatore, certamente più grave di quello del dirigente Bussi, realizzi la
violazione dei doveri di osservanza delle norme federali e di correttezza e
probità in ogni rapporto comunque riferibili all’attività sportiva.
Poiché i tesserati sono responsabili delle violazioni delle norme loro
applicabili sia nel caso che vengano commesse per dolo, sia che avvengano
per colpa, devonsi irrogare una delle sanzioni previste dall’art.14. C.G.S., non
essendo prevista per le violazioni, qui contestate ed accertate, specifica
sanzione.
Per il calciatore, tenuto conto del fatto che non ha scontato la squalifica a
suo tempo irrogatagli, la sanzione va determinata in due giornate di gara.
Per il dirigente accompagnatore si ritiene congrua la sanzione della
inibizione per un mese.
Alla società, responsabile oggettivamente dell’operato del proprio
dirigente accompagnatore secondo la contestazione mossa dalla Procura, va
irrogata la sanzione dell’ammenda con diffida, tenuto conto che nella
fattispecie si tratta solo di responsabilità oggettiva a prescindere dalla
presenza di dolo o colpa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
- di infliggere al calciatore Matteo Bonomi (U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.) la
sanzione della squalifica per due giornate di gara da scontarsi nella corrente
stagione sportiva nel caso che la società debba ancora disputare gare del
Campionato ufficiale o nella stagione a questa successiva per quella parte
non potuta scontare nella corrente stagione;
- di infliggere al sig. Guerrino Bussi l’inibizione di un mese;
- alla società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. l’ammenda con diffida di euro
1.000,00.
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