LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.281/C DEL 18 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MATTEO BONOMI E GUERRINO BUSSI, RISPETTIVAMENTE CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L., E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.281/C DEL 18 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MATTEO BONOMI E GUERRINO BUSSI, RISPETTIVAMENTE CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L., E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L.-. Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i signori Matteo Bonomi e Guerrino Bussi, rispettivamente calciatore e dirigente accompagnatore tesserati per la società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.17, comma 6 dello stesso codice. Al calciatore viene addebitato il fatto di aver disputato la gara ufficiale Pergocrema-Carpenedolo del 3/9/2006 in posizione irregolare perché egli doveva scontare la squalifica di una giornata di gara comminatagli in occasione della gara di Play-Off Salò – Rodengo Saiano del campionato di serie D disputata il 21/5/2006 e cioè nella precedente stagione sportiva e non potuta scontare nella stessa. Al dirigente accompagnatore si contesta di aver compreso nella distinta gara da lui sottoscritta anche il Bonomi, così certificandone la regolarità della posizione di tesserato partecipante alla gara. E’ stata deferita anche la società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. per la conseguente responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S.-. Il deferimento è avvenuto a seguito di trasmissione alla Procura Federale disposta dalla C.A.F. con la decisione pubblicata nel C.U. n. 27/c relativo alla riunione del 31/12/2006 su reclamo proposto dalla A.C. Carpenedolo S.r.l. contro quella assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega professionisti Serie C in merito alla gara Pergocrema-Carpenedolo del 3/9/2006. Nella decisione della C.A.F. a motivo della trasmissione degli atti, si legge: “Ciò nondimeno risulta incontestabile agli atti del giudizio come alla gara de qua abbia preso parte un calciatore in posizione irregolare, ragion per cui questa C.A.F. reputa opportuno trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale, che dovrà valutare se sussistono gli estremi per il deferimento della società e/o di suoi tesserati e/o di suoi dirigenti avanti gli organi di Giustizia Sportiva, ai quali – ferma restando, come si è detto, l’immodificabilità del risultato acquisito sul campo – residua comunque il potere di assumere eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei predetti soggetti”. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini, dopo aver affermato che i fatti accertati sono incontestabili e che appare indiscutibile la violazione dei principi contenuti nell’art.1 comma 1 C.G.S., chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni: - la squalifica per una giornata di gara al calciatore Matteo Bonomi; - un mese di inibizione al dirigente accompagnatore Guerrino Bussi; - un punto di penalizzazione alla società U.S.Pergocrema 1932 S.r.l. da scontarsi nella prossima stagione sportiva. L’avv. Mattia Grassani in rappresentanza della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha eccepito la mancata notifica dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale, in violazione dell’art.28 comma 5 C.G.S., nonché la nullità della convocazione davanti a questa Commissione comunicata il 16/5/2007 senza l’invito a deposito di memorie difensive ed alla richiesta di audizione; comunque con tempi dilatori troppo ravvicinati così da pregiudicare l’esplicazione del diritto di difesa. Ha dichiarato di non concludere nel merito. La Commissione in ordine alle eccezioni proposte dalla difesa della società osserva che, come risulta dall’acquisizione del relativo atto di cui fa consegna il rappresentante dell’accusa, la comunicazione alle parti risulta ritualmente effettuata a mezzo fax in data 15/5/2007 per cui risulta osservato l’art.28 comma 5 C.G.S. e l’eccezione va ritenuta priva di fondamento. Così pure appare infondata l’eccezione concernente le carenze denunziate relative, all’atto di convocazione, perché gli adempimenti che si dicono omessi o carenti non sono dovuti, risultando i diritti di difesa tutelati, nei procedimenti ordinari, dalle disposizioni di cui all’art.30 C.G.S., che oltretutto non dispongono neppure in ordine ai termini di comparizione. Dall’altra parte la natura del procedimento che si basa su dati accertati, ineccepibili ed incontroversi, ben noti alle parti per le vicende del precedente procedimento conclusasi con la decisione della C.A.F., non richiedeva e non richiede un’ampiezza dei termini dilatori quale quella che si configura, peraltro per i soli speciali procedimenti di cui al Titolo VI del C.G.S. (art.36 e seguenti C.G.S.), tenuta altresì presente l’esigenza di urgenza portata dalla prossima disputa dei Play Off e considerata la posizione in classifica della società Pergocrema. Nel merito la Commissione osserva che come accertato nel procedimento definito con la decisione della C.A.F. sopra ricordata, il calciatore Bonomi in occasione del suo impiego nella gara Play-Off del campionato di serie D Salò-Rodengo Saiano in data 21/5/2006 riportò la squalifica di una giornata di gara che non potè scontare in quella stagione sportiva perché la società per la quale era tesserato (Rodendo Saiano) non disputò altre gare dopo quella sopra menzionata. Pertanto il Bonomi, tesseratosi nella successiva stagione sportiva 2006/2007 per l’ U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., avrebbe dovuto scontare la squalifica ai sensi dell’art.17, comma 6, C.G.S., nella prima gara ufficiale della nuova società e precisamente proprio in quella gara di Campionato di Serie C del 3/9/2006 disputata dal Pergocrema col Carpenedolo alla quale invece partecipò non scontando la squalifica riportata nell’altra gara della precedente stagione sportiva. Così pure il dirigente accompagnatore proprio per quella funzione certificativa a lui demandata nella compilazione della distinta di gara, aveva quantomeno il dovere di verificare la regolarità della posizione del calciatore, dovere cui non ottemperò. Non può revocarsi in dubbio pertanto che il comportamento del calciatore, certamente più grave di quello del dirigente Bussi, realizzi la violazione dei doveri di osservanza delle norme federali e di correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibili all’attività sportiva. Poiché i tesserati sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili sia nel caso che vengano commesse per dolo, sia che avvengano per colpa, devonsi irrogare una delle sanzioni previste dall’art.14. C.G.S., non essendo prevista per le violazioni, qui contestate ed accertate, specifica sanzione. Per il calciatore, tenuto conto del fatto che non ha scontato la squalifica a suo tempo irrogatagli, la sanzione va determinata in due giornate di gara. Per il dirigente accompagnatore si ritiene congrua la sanzione della inibizione per un mese. Alla società, responsabile oggettivamente dell’operato del proprio dirigente accompagnatore secondo la contestazione mossa dalla Procura, va irrogata la sanzione dell’ammenda con diffida, tenuto conto che nella fattispecie si tratta solo di responsabilità oggettiva a prescindere dalla presenza di dolo o colpa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a - di infliggere al calciatore Matteo Bonomi (U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.) la sanzione della squalifica per due giornate di gara da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel caso che la società debba ancora disputare gare del Campionato ufficiale o nella stagione a questa successiva per quella parte non potuta scontare nella corrente stagione; - di infliggere al sig. Guerrino Bussi l’inibizione di un mese; - alla società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. l’ammenda con diffida di euro 1.000,00.
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