LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 LUGLIO 2007 DIRIGENTE ANGELO PALMAS (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SASSARI TORRESPORTOGRUARO DEL 6 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.287/C
DEL 23 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO
INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 LUGLIO 2007 DIRIGENTE ANGELO
PALMAS (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SASSARI TORRESPORTOGRUARO
DEL 6 MAGGIO 2007).
Il sig. Angelo Palmas, dirigente accompagnatore della Sassari Torres
1903 S.r.l., impugna, per tramite delle società di appartenenza, la decisione
del Giudice Sportivo, giusto Comunicato Ufficiale n.258/C dell’ 8/5/2007, a
fronte della quale, in relazione alla gara contro il Portogruaro del 6/5/2007, è
stato inibito sino al 31/7/2007 da ogni attività in seno alla F.I.G.C. “perché al
termine della gara rivolgeva frasi offensive e minacciose all’arbitro; reiterava
tale comportamento anche negli spogliatoi”.
Deduce che la particolare intensità agonistica, che ha caratterizzato il
match, unitamente ad alcune decisioni arbitrali, che apparivano agli occhi
della squadra di casa alquanto dubbie, hanno portato a determinare una serie
di episodi tali da generare il nervosismo nei propri tesserati, sicuramente
eccessivo; fa inoltre presente che nella specie opererebbe il ravvedimento del
reclamante. Nel merito eccepisce altresì l’eccessiva afflittività della sanzione
rispetto alla valutazione della condotta del sig. Palmas e l’erroneità della
decisione del Giudice Sportivo, che avrebbe parlato, nella propria decisione,
di comportamenti minacciosi in realtà insussistenti.
Eccepisce, infine, la contraddittorietà del rapporto del commissario di
campo con il referto arbitrale.
All’udienza del 18/5/2007 è presente il difensore, avv. Grassani, che
chiede ridurre la sanzione al periodo presofferto, ovvero in misura meno
affittiva a quella irrogata dal Giudice Sportivo.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto
dell’arbitro, costituente prova certa ed avente comunque fede privilegiata,
risulta incontestabilmente che il sig. Palmas ha proferito nei suoi confronti le
seguenti frasi: ”Sei un bastardo, un venduto, un pezzo di merda”.
Inoltre il rapporto del commissario di campo, che al contrario di quanto
affermato dal Palmas non è minimamente in contrasto con il referto arbitrale,
risulta, oltre alle ripetute frasi volgari all’indirizzo dell’arbitro, anche che:
“all’interno dello spogliatoio il sig. Palmas continuava ad urlare contro l’arbitro
frasi minacciose e volgari”.
Orbene non vi è chi non veda che tali frasi hanno un chiaro e grave
contenuto offensivo, ingiurioso e denigratorio, tra l’altro reiterato, posto in
essere “prima sul terreno di gioco e successivamente negli spogliatoi”.
Inoltre va considerato che il comportamento contestato al reclamante è
stato posto in essere nella qualità proprio di dirigente accompagnatore, ossia
da un soggetto che dovrebbe tenere nei confronti della terna arbitrale un
comportamento sportivamente irreprensibile.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo società Sassari Torres 1903 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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