LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO MARCON (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SASSARI TORRESPORTOGRUARO DEL 6 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.287/C
DEL 23 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L.
AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO
MARCON (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SASSARI TORRESPORTOGRUARO
DEL 6 MAGGIO 2007).
La società Portogruaro Summaga S.r.l. interpone reclamo avverso la
decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.258/C dell’8 maggio 2007) che ha
comminato nei confronti del proprio tesserato Sergio Marcon la squalifica per
tre gare effettive in quanto con riferimento all’incontro Sassari Torres –
Portogruaro Summaga del 6 maggio 2007 “al termine della gara inveiva
contro i calciatori della squadra avversaria spintonandone uno e indirizzando
uno sputo verso un altro che veniva raggiunto sul viso”.
Nelle proprie memorie difensive la società in sintesi rappresenta che il
Marcon, a seguito dell’ingresso in campo di persone non autorizzate che
avrebbero festeggiato una decisione arbitrale favorevole alla squadra di casa,
avrebbe avuto una reazione verso costoro e non già contro i suoi avversari. In
tale concitato contesto avrebbe sputato la gomma da masticare contro una
persona imprecisata.
Si sarebbe trattato però di un gesto involontario e del tutto privo del suo
disvalore che normalmente reca. Per quanto sopra, si richiede la riduzione
della squalifica ad una sola giornata.
Alla riunione odierna sono presenti Pasquale Morlino, dirigente
accompagnatore della società, e lo stesso calciatore.
Il Marcon conferma l’involontarietà e la tenuità del gesto, evidenziando
anche i suoi ottimi precedenti disciplinari; Morlino in sintesi si rifà alle memorie
difensive ed insiste nella richiesta avanzata.
Orbene, questa Commissione ritiene di non poter condividere
l’impostazione difensiva.
Ciò in quanto tali tesi sono di fatto del tutto smentite dal rapporto arbitrale e da
quello del suo assistente che al riguardo sono precisi e circostanziati.
Non dunque di circostanza fortuita si sarebbe trattato, ma di un alterco con
due avversari di cui uno spintonato e l’altro attinto al viso da uno sputo.
Il gesto del Marcon mantiene dunque tutto il suo disvalore etico e civile e
come tale è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo con la
squalifica inflitta.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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