LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE MARMORINI (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA SANSOVINO-PRATO DEL 6 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.287/C
DEL 23 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE MARMORINI (C.U. N.258/C
DEL 8/5/2007 GARA SANSOVINO-PRATO DEL 6 MAGGIO 2007).
La società A.C. Sansovino S.r.l. interpone reclamo avverso la decisione
del Giudice Sportivo (C.U. n.258/C dell’8 maggio 2007) che ha comminato nei
confronti del proprio tesserato Simone Marmorini la squalifica per tre gare
effettive in quanto con riferimento all’incontro Sansovino - Prato del 6 maggio
2007 “al termine della gara rientrato negli spogliatoi, rivolgeva frasi offensive
verso l’allenatore ed i giocatori avversari; in particolare rivolgeva una frase di
chiaro contenuto razzista ad un avversario di colore; tale comportamento
provoca l’inizio di una colluttazione interrotta dall’intervento delle forze
dell’ordine”.
Nelle proprie memorie difensive la società ammette che il Marmorini ha
offeso l’allenatore avversario, ma nega che lo stesso abbia poi indirizzato frasi
di contenuto razzista ad un calciatore di colore del Prato.
Ugualmente, si sostiene che il Marmorini non avrebbe potuto partecipare
alla successiva colluttazione con un avversario, posto che egli sarebbe
rimasto negli spogliatoi proprio per evitare partecipazioni a tafferugli.
Si chiede pertanto di valutare l’ipotesi di un supplemento di rapporto da
parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini giacchè il rapporto medesimo non
sarebbe sufficientemente chiaro.
In ogni caso si richiede una congrua riduzione della squalifica.
Nessun rappresentante della società è presente alla riunione odierna.
Orbene, questa Commissione Disciplinare ritiene di non poter aderire ad
alcune delle richieste avanzate.
Ciò in quanto il rapporto del collaboratore appare del tutto chiaro e ben
dettagliato in tutte le fasi dell’episodio.
Dal documento infatti, le responsabilità del Marmorini appaiono precise e
configurate sia per quanto attiene l’offesa razzista, sia per la possibile
reazione del calciatore di colore, sia infine quanto al suo coinvolgimento nella
rissa con un altro avversario, rissa contenuta solo con il fattivo intervento delle
forze dell’ordine.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare dunque equa nell’entità e
correttamente configurata nella motivazione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Sansovino S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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