LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO DEL GROSSO (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA GELA-CELANO DEL 6 MAGGIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.287/C DEL 23 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO DEL GROSSO (C.U. N.258/C DEL 8/5/2007 GARA GELA-CELANO DEL 6 MAGGIO 2007). La società Celano F.C. Olimpia S.p.a. interpone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.258/C dell’8 maggio 2007) che ha comminato a carico della odierna ricorrente la sanzione dell’ammenda di 2.000,00 euro “perché propri tesserati non identificati, al termine della gara Gela – Celano del 6 maggio 2007, al rientro negli spogliatoi rivolgevano all’arbitro frasi offensive”. Inoltre ha comminato nei confronti del proprio tesserato Alessandro Del Grosso la squalifica per due gare effettive in quanto con riferimento allo stesso incontro “per comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi”. Nelle proprie memorie difensive la società rappresenta in sintesi che: - al termine della gara qualche giocatore del Celano, pur senza offendere il decoro dell’arbitro, avrebbe manifestato il proprio disappunto nei suoi confronti con espressioni irrispettose, ma di comune accezione sui campi di calcio; - viene altresì lamentata una sperequazione della sanzione pecuniaria rispetto a quella inflitta alla società di casa resasi invece responsabile di atti assai più gravi. Quanto al comportamento offensivo del capitano del Celano, Alessandro Del Grosso, le espressioni da questi usate al termine della gara sarebbero di decisa critica, probabilmente sgarbate o irriguardose, ma non offensive e soprattutto prive di contenuto minaccioso. Per quanto sopra si richiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria e l’attenuazione della squalifica ad una sola giornata per il Del Grosso. Alla riunione odierna non è presente nessun rappresentante della società. Orbene, questa Commissione Disciplinare ritiene di non poter condividere le tesi difensive. Ciò in quanto il rapporto arbitrale è preciso e circostanziato circa le espressioni offensive usate dai calciatori del Celano non identificati nei confronti del direttore di gara. Inoltre, difformemente da quanto asserito, agli atti non risulta nessun fattivo intervento del dirigente accompagnatore finalizzato a sopire l’animata discussione. Quanto al Del Grosso, ugualmente non di serrata critica si sarebbe trattato, ma di offese al direttore di gara. Pur ammesso che la portata delle espressioni non attinga al livello di minaccia, stante la loro genericità ed indeterminatezza, resta pur sempre inequivoco il fatto delle precise offese indirizzate all’arbitro, con l’aggravante di essere state pronunciate dal capitano della squadra. Per quanto sopra, questa Commissione ritiene eque entrambe le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Celano Olimpia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it