LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.299/C DEL 30 MAGGIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE CHIARETTI (C.U. N.271/C DEL 15/5/2007 GARA RAVENNA-FOGGIA DEL 13 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.299/C
DEL 30 MAGGIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE CHIARETTI (C.U. N.271/C
DEL 15/5/2007 GARA RAVENNA-FOGGIA DEL 13 MAGGIO 2007).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la
squalifica per due gare effettive al calciatore Emanuele Chiaretti “per atto di
violenza verso un avversario al termine della gara”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società foggiana, dolendosi
della pesantezza della sanzione ed invocando la riduzione della stessa.
A sostegno del gravame ha dedotto che gli spintoni reciproci sarebbero
scaturiti dall’alterco verbale, sfociato poi a vie di fatto nel sottopassaggio e
caratterizzato dalla mancanza di danni fisici nell’antagonista ravennate,
sanzionato a sua volta con la squalifica per una gara “per atto di violenza
verso un avversario al termine della gara in reazione”.
All’esito della odierna riunione alla quale nessuno è comparso ritiene la
Commissione che il reclamo non possa essere accolto.
Dal referto arbitrale risulta che al termine della gara, durante il rientro
negli spogliatoi, il Chiaretti si è diretto verso il calciatore ravennate Fabrizio
Anzalava e, postagli una mano sul volto, lo ha spinto con irruenza, facendolo
indietreggiare di circa un metro; emerge poi che l’Ansalone ha reagito
mettendogli una mano intorno al collo e spingendolo anch’egli con irruenza.
E’ pacifico che i gesti compiuti dal Chiaretti e dal suo antagonista
debbano essere qualificati “atti di violenza” in considerazione della irruenza
impiegata dagli antagonisti, fortunatamente scevra di conseguenze fisiche per
entrambi.
Ciò premesso, pare alla Commissione che non si possa operare la
incovata riduzione della squalifica, non superando la stessa i limiti di una equa
sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla U.S. Foggia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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