LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.29/C del 26/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA JUVE STABIA – TARANTO
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.29/C del 26/09/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA JUVE STABIA – TARANTO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
quanto segue:
- un’ora prima dell’inizio della gara un nutrito gruppo di tifosi del Taranto (valutabile in
circa 300 unità) tutti sprovvisti di biglietto d’ingresso si sono posizionati fuori dello
stadio assiepandosi nella zona antistante il settore loro riservato e dando inizio ad un
folto lancio di bottigliette di vetro contro le forze di polizia, che presidiavano il predetto
ingresso.
- Le bottigliette come innanzi lanciate raggiungevano le forze dell’ordine ed una di
queste colpiva il responsabile dell’ordine pubblico causandogli una grave ferita alla
fronte che provocava fuoriuscita di sangue con conseguente ricovero nel vicino
ospedale.
- Tale ferita ha comportato per il predetto l’applicazione di tre punti di sutura ed una
prognosi di dieci giorni.
- I tifosi dopo numerosi tentativi hanno sfondato i cancelli d’ingresso del settore loro
riservato ed una volta penetrati all’interno si sono abbandonati ad atti vandalici
danneggiando strutture dell’impianto sportivo, in particolare i servizi igienici, e
lanciando successivamente sul campo numerosi pezzi delle suppellettili distrutte.
- Prima dell’inizio della gara un tifoso del Taranto dopo avere scavalcato la recinzione
del settore riservato, raggiunto il terreno di gioco prelevava dallo stesso due palloni
che lanciava ai propri compagni sugli spalti; al sopraggiungere di un agente della
Forza pubblica rientrava nel proprio settore scavalcando la recinzione;
- con la fattiva opera di convincimento dei dirigenti della società Taranto, la situazione si
è normalizzata per l’inizio della gara.
- Al 22° minuto del secondo tempo dopo la segnatura della rete da parte della Juve
Stabia una ventina di tifosi locali, dopo avere scavalcato la recinzione, si sono portati
sul terreno di gioco in segno di esultanza, per poi rientrare nel proprio settore.
- Al termine della gara subito dopo il fischio di chiusura da parte dell’arbitro, nel corso di
una vivace discussione tra i calciatori delle due squadre, si inseriva fra gli stessi una
persona non identificata che colpiva con uno schiaffo un calciatore del Taranto.
- Nel corso della gara sostenitori della Juve Stabia lanciavano numerosi sputi verso la
panchina del Taranto colpendo alcuni occupanti della stessa.
- Così delineato lo svolgimento dei fatti, quale emergente dagli atti ufficiali appare
accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte dei
sostenitori del Taranto, cui consegue la responsabilità oggettiva della società.
- Nella determinazione della sanzione appare necessario anche rilevare che i
comportamenti violenti innanzi descritti, manifestano il pericolo di reiterazione anche
per le successive gare del campionato, ed i conseguenti provvedimenti vanno assunti
non solo in funzione afflittiva ma anche preventiva.
- Pertanto si manifesta proporzionata alla gravità dei fatti ed alle loro conseguenze, la
sanzione dell’obbligo di disputare a porte chiuse due gare effettive.
- Tale sanzione deve intendersi attenuata dalla considerazione del fattivo
comportamento dei dirigenti della società Taranto.
- Per quanto attiene al comportamento dei tifosi locali, come sopra descritti appare
adeguata la sanzione come in dispositivo.
- Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Taranto la sanzione consistente nell’obbligo di disputare due
gare effettive a porte chiuse e l’obbligo del risarcimento dei danni.
b) di irrogare alla società Juve Stabia l’ammenda di € 10.000,00
c) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.